Non può essere annoverato tra i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali ai sensi dell’articolo 179, comma 2, lettera f) del Codice civile, il denaro contante che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente, senza che dello stesso sia possibile tracciare la provenienza.
Difatti, per escludere dalla comunione legale il bene successivamente acquistato dal coniuge è necessario che la provenienza del denaro per l’acquisto dipenda dalla vendita o permuta di uno dei beni personali indicati nell’articolo 179 del Codice civile.
Diversamente, lo scopo della norma sarebbe irrimediabilmente frustrato.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 26981 del 24 ottobre 2018.
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