Demolizione senza condanna penale

Pubblicato il 11 marzo 2016

A seguito della realizzazione di un manufatto abusivo, l’eventuale demolizione – stante la sua natura amministrativa – può avvenire anche in assenza di condanna penale (ad esempio, perché il relativo reato risulta prescritto).

Demolizione è sanzione amministrativa

In particolare, la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale, ha natura di sanzione amministrativa avente un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e configurante un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio.  Non ha dunque finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso.

Non è una pena

Per tali sue caratteristiche, la demolizione non può ritenersi una “pena” (nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte Edu) e non è soggetta alla prescrizione di cui all'art. 173 c.p. E’ dunque impermeabile – in altre parole – a tutte le vicende estintive del reato e della pena.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 9949 del 10 marzo 2016, pronunciata dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale. 

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