A seguito della realizzazione di un manufatto abusivo, l’eventuale demolizione – stante la sua natura amministrativa – può avvenire anche in assenza di condanna penale (ad esempio, perché il relativo reato risulta prescritto).
In particolare, la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale, ha natura di sanzione amministrativa avente un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e configurante un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio. Non ha dunque finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso.
Per tali sue caratteristiche, la demolizione non può ritenersi una “pena” (nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte Edu) e non è soggetta alla prescrizione di cui all'art. 173 c.p. E’ dunque impermeabile – in altre parole – a tutte le vicende estintive del reato e della pena.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 9949 del 10 marzo 2016, pronunciata dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale.
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