La demolizione ha natura di sanzione accessoria oggettivamente amministrativa anche qualora soggettivamente disposta in sede giurisdizionale, quale esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può coordinarsi nella fase esecutiva.
Ne consegue è da negarsi l’estinzione della sanzione per decorso del tempo ex articolo 173 del Codice penale, in quanto tale norma si riferisce alle sole pene principali e non a quelle amministrative.
E parimenti è da negare l’estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative stabilita dall’articolo 28 della Legge n. 689/1981, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitive, mentre l’ordine di demolizione integra una sanzione “ripristinatoria” che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio.
La diversa natura della sanzione amministrativa della demolizione, quindi, rispetto alla finalità rieducativa delle sanzioni penali, alla quale è connessa la prescrizione, ne giustifica il differente regime giuridico delle medesime.
Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 41475 del 4 ottobre 2016.
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