Demolizione è sanzione amministrativa

Pubblicato il 05 ottobre 2016

La demolizione ha natura di sanzione accessoria oggettivamente amministrativa anche qualora soggettivamente disposta in sede giurisdizionale, quale esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può coordinarsi nella fase esecutiva.

Imprescrittibile per scelta legislativa

Ne consegue è da negarsi l’estinzione della sanzione per decorso del tempo ex articolo 173 del Codice penale, in quanto tale norma si riferisce alle sole pene principali e non a quelle amministrative.

E parimenti è da negare l’estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative stabilita dall’articolo 28 della Legge n. 689/1981, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitive, mentre l’ordine di demolizione integra una sanzione “ripristinatoria” che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio.

Diverso regime sanzioni penali e amministrative

La diversa natura della sanzione amministrativa della demolizione, quindi, rispetto alla finalità rieducativa delle sanzioni penali, alla quale è connessa la prescrizione, ne giustifica il differente regime giuridico delle medesime.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 41475 del 4 ottobre 2016.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy