La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale in ipotesi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa.
La stessa assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso.
In considerazione di tali sue caratteristiche, quindi, la demolizione non può ritenersi una “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'articolo 173 del Codice penale.
E’ questo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 49331 depositata il 15 dicembre 2015.
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