Demansionamento. Il risarcimento del danno va commisurato alla durata
Pubblicato il 11 settembre 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
18965 del 9 settembre 2014, ha riconosciuto ad una lavoratrice adibita a
mansioni dequalificate rispetto al grado rivestito ed alla professionalità raggiunta, il
danno da demansionamento,
commisurandolo alla durata dello stesso.
Nel caso di specie, alla lavoratrice avente mansioni di preposta, con dipendenti sottoposti, erano state affidate per un
breve periodo (meno di sei mesi) mansioni di poca rilevanza che l’avevano portata ad essere sottoposta gerarchicamente ad altro quadro, e lasciata
sostanzialmente inattiva, visto che le attività affidatele la tenevano occupata poco tempo nell’ambito della giornata lavorativa.
Gli Ermellini hanno ritenuto congrua la
quantificazione del risarcimento del danno fatta dalla Corte di Appello e pari al 50% delle retribuzioni giornaliere spettanti
per ogni giorno effettivo di servizio svolto nei mesi in cui il demansionamento si è perpetrato.
In effetti, per la Corte, appare rispondente ad equità ritenere che il bagaglio professionale della lavoratrice sia stato compromesso solo durante le poche giornate in cui la stessa si sia dedicata alle nuove mansioni.