Il decreto Aiuti ter, che sta per entrare in vigore a seguito della prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rafforza le tutele per i lavoratori in caso di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non in crisi, appesantendo le sanzioni per i datori di lavoro che violano le disposizioni di legge.
Il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, introduce nuove misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.
Analizziamo di seguito le novità in arrivo sulla base della bozza di decreto disponibile, in attesa di maggiori dettagli dalla Gazzetta Ufficiale.
I commi da 224 a 238 della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), a salvaguardia dell'occupazione, introducono dei vincoli procedurali a carico dei datori di lavoro che abbiano occupato, con contratto di lavoro subordinato inclusi gli apprendisti e i dirigenti, nell'anno precedente, mediamente almeno 250 dipendenti, per i licenziamenti di numero non inferiore a 50 intimati per la chiusura, nel territorio nazionale, di una sede o struttura autonoma con cessazione definitiva della relativa attività.
Tali vincoli non si applicano ai datori di lavoro che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza e ai quali è concesso di accedere alla procedura di composizione negoziata.
I datori di lavoro che intendano procedere alla chiusura di una struttura autonoma ed ai licenziamenti:
Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione, il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento del contributo di licenziamento in favore dell’INPS. In particolare, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, il datore di lavoro deve pagare il ticket licenziamento (articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92), aumentato del 50%.
Il decreto Aiuti ter novella in più punti la disciplina in materia di delocalizzazioni dettata dalla legge di Bilancio 2022. In particolare, il legislatore:
1) prolunga da 30 a 90 giorni il periodo temporale concesso per la discussione del piano;
2) prevede che, in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro sia tenuto a pagare il contributo di licenziamento (articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92) innalzato del 500 per cento. Il datore di lavoro dà evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;
3) sopprime il comma 236 che stabilisce che, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, qualora il datore di lavoro, decorsi i 90 giorni, avvii la procedura di licenziamento collettivo, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della legge n. 223 del 1991 in materia di esame congiunto tra le parti.
Viene, infine, introdotto il comma 237-bis. Il comma fa salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Inoltre prevede che, se all’esito della procedura di delocalizzazioni, il datore di lavoro cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 50% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici, a carico della finanza pubblica, percepiti nei precedenti 10 anni, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme non potranno essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.
Tale disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente e non concluse.
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