Delocalizzazione call center

Pubblicato il 16 dicembre 2016

Ai sensi dell’art. 1, comma 243 della Legge di Bilancio 2017, qualora un operatore economico decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese extraUE, dovrà darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:

  1. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché all'Ispettorato Nazionale del Lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività, indicando i lavoratori coinvolti;

  2. al Ministero dello Sviluppo Economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;

  3. al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni.

In caso di omessa o tardiva comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.

Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, abbiano localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese extraUE dovranno effettuare le suddette comunicazioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati.

Nel caso di specie, per l’omessa o la tardiva comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

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