Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha accolto solo in parte il ricorso presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto all’annullamento dei regolamenti e degli atti adottati da un Comune in materia di tributi, concernenti in particolare la determinazione delle tariffe per la TARI e la TASI. Annullamento richiesto dal Mef per profili di illegittimità concernenti l’adozione dei predetti atti oltre il termine di deliberazione del bilancio di previsione.
Il Collegio amministrativo conferma innanzitutto la legittimazione straordinaria del Ministero a ricorrere nell’ipotesi de quo; atteso che detta legittimazione gli spetta ex lege, ossia, a prescindere, dalla titolarità di una posizione giuridica differenziata o dall’esistenza di qualsivoglia lesione attuale e concreta alla proprie prerogative od interessi istituzionali di cui è portatore.
Nel merito – si legge nella sentenza n. 4104 del 29 agosto 2017 – non può tuttavia parlarsi, come invece sostenuto dal Mef, di illegittimità ed annullamento dei regolamenti ed atti comunali in questione, bensì semplicemente di inefficacia degli stessi. In altri termini, l’approvazione delle nuove aliquote e tariffe oltre i termini suddetti, non ne determina per ciò solo l’invalidità, ma implica semplicemente che le stesse non potranno trovare applicazione retroattiva (il che sarebbe stato invece consentito con l’approvazione tempestiva), ossia per l’esercizio in corso.
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