Integra falso in scrittura privata la condotta di colui che ha formato un falso verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione di una società - di cui è Presidente - nel quale viene falsamente rappresentato di richiedere ad una Banca l’affidamento di un ingente somma di denaro, con attribuzione al suddetto Presidente del potere di concludere l’operazione.
Nel respingere il ricorso dell’imputato – condannato per falsità in scrittura privata - la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, esclude trattarsi nella specie di falsità ideologica.
Si discute difatti di scrittura privata produttiva di effetti giuridicamente rilevanti, materialmente e non ideologicamente falsa, difettandone la genuinità, stante l’accertata circostanza che la seduta del consiglio di amministrazione in cui si sarebbe assunta la menzionata deliberazione, costituente il contenuto del verbale falso, in realtà non si sarebbe mai tenuta.
Confermata anche l’ulteriore condanna del Presidente per appropriazione indebita – e non per infedeltà patrimoniale – per aver lo stesso devoluto risorse societarie a vantaggio di interessi propri e di terzi.
Ha chiarito in proposito la Corte – con sentenza n. 29172 del 12 luglio 2016 - che quando, come nel caso de quo, l’amministratore di una società si appropri di una somma di denaro in violazione delle norme applicative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale o di terzi, in assenza di un preesistente conflitto di interessi con l’ente, ricorre la fattispecie di reato di appropriazione indebita, e non quella di infedeltà patrimoniale, con conseguente inapplicabilità del disposto ex art. 2643 c.c.
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