La terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 44890 del 21 ottobre 2009, ha confermato la condanna inferta dai giudici di merito al dirigente di un comune, delegato alla sicurezza, ritenuto responsabile di un infortunio occorso ad un operaio mentre era addetto alla smerigliatura di una ringhiera.
La Corte ha respinto la tesi difensiva del dirigente che denunciava l’invalidità della delega conferitagli dal sindaco pro tempore perchè mancante dell’assegnazione dei fondi necessari per l’esercizio della funzione; l’invalidità della delega, sostengono i giudici, non esime da responsabilità il delegato che abbia poi svolto le funzioni. Questi avrebbe dovuto chiedere di essere messo in condizioni di svolgere l’incarico e, di fronte all’inadempienza del sindaco, non svolgere la mansione di responsabile della sicurezza.
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