E’ nullo l’avviso di accertamento sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’Ufficio se non viene indicato il nominativo del soggetto incaricato.
La delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni del mandato – le cause, ossia, che ne hanno resa necessaria l’adozione – il termine di validità ed il nome del soggetto delegato.
Ed infatti, sia nel caso di delega di firma che di delega di funzione, non è sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del destinatario della delega, se non viene fornito alcun riferimento nominativo alle generalità di chi effettivamente riveste detta qualifica.
Sono pertanto illegittime, con conseguente nullità dell’atto impositivo, le deleghe impersonali, anche ratione officii, prive di indicazione nominativa del soggetto delegato.
E non è sufficiente, in tale contesto, l’indicazione come delegato del “capo team” per rendere legittima la delega medesima.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25017 depositata l’11 dicembre 2015 e con cui è stata accolta la doglianza di un contribuente che lamentava la nullità di un avviso di accertamento in quanto sottoscritto da un soggetto non in possesso della qualifica richiesta e senza l’annotazione della delega ricevuta.
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