Con tre risoluzioni sono stati emessi nuovi codici tributo utili per:
Con la risoluzione n. 50 del 23 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo - da “LP30” a “LP36” – per consentire il versamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5, L. n. 130/2022.
Infatti, i contribuenti non integralmente soccombenti nei gradi di merito possono di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
Occorre ricordare che:
I codici tributo sono da esporre nell’F24 da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
L’Agenzia specifica che se il versamento viene effettuato da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Fissato il codice “7741” da utilizzare per consentire ai cessionari del credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”, a favore delle imprese turistiche e dei gestori delle piscine in relazione ai canoni versati in ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, di utilizzare il bonus acquisito.
Infatti la norma prevede che, in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
La risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022 stabilisce come codice da indicare nell’F24: “7741” “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle autodichiarazioni con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate, in base a quanto indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253466 del 30 giugno 2022.
E’ la risoluzione n. 52, sempre del 23 settembre, che contiene il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini.
Pertanto, nell’ìF24 va inserito il seguente codice, compensabile:
La sequenza numerica va esposta nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
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