Definizione agevolata delle liti tributarie

Pubblicato il 31 agosto 2017

Il decreto n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (c.d. “Manovra correttiva), all’articolo 11 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie  tributarie, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Il decreto ha dato un definitivo assetto normativo alla chiusura agevolata delle liti pendenti estesa alle controversie fiscali di tutti i ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017, prevedendo inoltre (con le modifiche in sede di conversione) una disciplina di favore per gli enti locali territoriali.

L’istituto completa l’effetto definitorio per quanto riguarda le controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dall’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, riduce inoltre l’ingente quantità di ricorsi pendenti in materia tributaria, che attengono prevalentemente a giudizi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

 

Per la chiusura della lite è richiesto il pagamento della maggior imposta accertata nell’atto impositivo originariamente impugnato, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni collegate al tributo, e degli interessi di mora.

 

La nuova previsione costituisce il “completamento” della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo relativamente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 (Rottamazione dei ruoli) prevista dal D.L. n. 193/2016.

Possono, dunque, usufruire della definizione delle liti anche i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli relativamente alla parte non iscritta a ruolo ed oggetto di lite.

 

Liti pendenti. Ambito di applicazione

La chiusura delle liti tributarie pendenti è ammessa solo per le controversie ove è parte l’Agenzia delle Entrate, in qualunque stato e grado si trovino, mentre sono escluse ad esempio le controversie ove è parte l’Agenzia del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli e gli altri enti impositori, nonché quelle ove e parte solo l’Agente della riscossione ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

 

La definizione riguarda anche le liti tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, in Cassazione, anche a seguito di rinvio alle seguenti condizioni:

 

Non sono definibili le cosiddette “liti potenziali”, riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 aprile 2017, pur essendo pendenti, alla stessa data i termini di impugnazione di un atto notificato al contribuente.

 

Non vi sono limitazioni alla tipologia di atti definibili e, come anche specificato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa del 21 luglio 2017, risultano definibili le controversie instaurate avverso:

 

Osserva

Per l’ipotesi di ricorsi relativi a più atti impositivi, o nel caso di sentenze emesse su ricorsi riuniti e relativi a più atti impositivi, le domande di definizione dovranno essere sempre distinte.

 

Gli Enti territoriali (Regione, Provincia, Comune) hanno la facoltà di adottare la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, con provvedimento da emanarsi entro il 31 agosto 2017.

I Comuni dovranno emanare un regolamento approvato con delibera consiliare che riprenda le disposizioni normative.

 

Oltre alle controversie non tributarie (liti in materia previdenziale e contributiva, per quelle contro Equitalia), sono escluse dalla definizione le liti che riguardano anche solo in parte:

 

Non possono usufruire della definizione agevolata della lite le controversie in cui manca un importo dovuto a titolo di maggiore imposta, interessi di mora o sanzioni.

Un esempio è quello delle liti contro il silenzio rifiuto o il rigetto di domande di rimborso, nelle controversie catastali aventi ad oggetto l’entità della rendita, e nelle impugnazioni dei rifiuti di iscrizione nel registro delle Onlus.

 

La domanda di definizione

Possono presentare la domanda di definizione delle liti pendenti il ricorrente che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (ricorso) o chi vi è subentrato, ovvero è legittimato.

Se a perfezionare la definizione è un coobbligato questa giova anche agli altri obbligati, inclusi quelli rimasti inerti ovvero per i quali la controversia non sia più pendente.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di quanto, medio tempore, già pagato.

 

Per accedere alla definizione delle liti è necessario:

 

La definizione della lite avrà riguardo all’atto impositivo, senza considerare gli esiti eventuali intervenuti nel giudizio, cioè senza tenere in alcun conto se i giudizi siano totalmente o parzialmente favorevoli al contribuente.

 

Il modello da utilizzare è il Mod. DT “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 21 luglio 2017.

 

 

Nello modello vanno riportati i dati identificativi del soggetto che propone l’atto introduttivo del giudizio in primo grado, nonché del soggetto che presenta la domanda in luogo dell’interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato:

 

I dati della controversia tributaria pendente

La sezione più importate del modello è la sezione “Dati della controversia tributaria pendente” e nella stessa andranno indicati in particolare:

 

La domanda va presentata solo telematicamente:

 

L’interessato deve conservare la domanda fino all’estinzione definitiva della controversia unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio e di definizione agevolata.

 

Osserva

È considerata tempestiva la domanda presentata entro la scadenza ma scartata dal servizio telematico a condizione che sia ritrasmessa entro i 5 giorni lavorativi successivi.

 

Le somme da versare per la definizione

La somma dovuta per la definizione, il cosiddetto “importo lordo dovuto”, è costituita:

 

Osserva

Per le liti vertenti unicamente sugli interessi di mora o sulle sanzioni non collegate al tributo, l’importo lordo dovuto è costituito dal 40% di quello in contestazione.

 

Per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito con altra tipologia di definizione (ad esempio, definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016) o sia stato, comunque, pagato.

In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda.

 

Importi scomputabili

L’importo da versare per la definizione, ovvero l’importo netto dovuto, si calcola al netto:

 

Per la definizione è richiesto il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

 

In presenza di una controversia relativa:

 

 

I versamenti

Come previsto dal Provvedimento del 21 luglio 2017, il versamento può essere effettuato:

 

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro per ciascuna controversia autonoma.

 

L'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione.

 

Sembra applicabile, nel caso di specie, l’ipotesi del lieve inadempimento, che esclude la decadenza dal beneficio della rateazione nei seguenti casi:

 

Nel caso di lieve inadempimento e di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30% dell'importo dovuto (art. 13, D.Lgs. 471/1997) e dei relativi interessi. Il contribuente può tuttavia avvalersi del ravvedimento operoso, per evitare l'iscrizione a ruolo entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

 

Schematizzando gli importi dovuti vanno versati entro i seguenti termini.

 

Modalità di versamento

Termini di versamento

Unica soluzione

Entro il 2.10.2017

2 rate

40% entro il 2.10.2017

60% entro il 30.11.2017

3 rate

40% entro il 2.10.2017

40% entro il 30.11.2017

20% entro il 2.7.2018

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (0,1%) dal 3.10.2017.

 

Il versamento va effettuato tramite il mod. F24 , con possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili salvo la limitazione prevista da determinate disposizioni.

 

Ricorda

Per ciascuna controversia autonoma, ossia riferita a ciascun atto impugnato, va effettuato un distinto versamento prima della presentazione della domanda.

 

Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della “rottamazione” dei ruoli di cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizione.

Si ricorda inoltre che:

 

I codici tributo e il modello F24

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 108 del 1° agosto 2017 ha istituito i codici tributo necessari ad effettuare il versamento tramite il modello F24 e indicare gli importi corrisposti nella domanda.

I codici vanno riportati nella sezione Erario del modello, in corrispondenza della colonna "importi a debito versati".

 

Nel campo "codice ufficio" andrà inserito il codice della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, del Centro operativo di Pescara, ovvero dell'Ufficio provinciale, parte in giudizio.

 

 

Se il versamento è eseguito da un soggetto diverso da chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, nel campo "codice fiscale" della sezione " contribuente" del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. 

Nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, unitamente all'indicazione, nel campo "codice identificativo", del codice "71" (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio).

 

I codici da utilizzare

 

Codice tributo

Denominazione

Rateazione/Regione/Prov./mese rif.

8121

IVA e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie

Non compilare

8122

Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie

Non compilare

8123

Sanzioni dovute relative ai tributi erariali - Definizione delle controversie tributari

Non compilare

8124

IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie

CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)

8125

Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - Definizione delle controversie tributarie

CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)

8126

Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione delle controversie tributarie

CODICE CATASTALE DEL COMUNE(tabella T4 - codici catastali dei Comuni)

8127

Sanzioni dovute relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione delle controversie tributarie

CODICE CATASTALE DEL COMUNE(tabella T4 - codici catastali dei Comuni)

 

Diniego della definizione

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno il compito di verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti dall’articolo 11 per la sua validità.

 

L'eventuale diniego della definizione:

 

Le verifiche da svolgere riguardano la sussistenza dei presupposti, formali e sostanziali, per la validità e il perfezionamento della definizione, avuto riguardo, tra l’altro:

 

Se la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo.

 

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

 

Qualora la controversia risulti non definibile, l’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego valgono anche come istanza di trattazione.

 

Liti contro l’agente della riscossione

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 28 luglio 2017 conferma la linea dura nella interpretazione della disciplina di cui all’articolo 11 del decreto legge 50/2017, secondo il quale rientrano nella definizione agevolata le liti tributarie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una precisa limitazione soggettiva dell’ambito di applicazione della norma che ha posto da subito agli operatori il problema della sanatoria dei ricorsi proposti contro il solo agente della riscossione.

Con un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione (Sezione Unite n. 16412/2007) ha affermato che:

Se un soggetto passivo propone ricorso contro una iscrizione a ruolo emessa ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/73, rilevando l’omessa motivazione della cartella di pagamento, è corretto notificare lo stesso all’Agenzia delle Entrate.

L’orientamento di Cassazione ha altresì precisato che laddove il contribuente abbia notificato il ricorso solo nei riguardi dell’agente della riscossione l’impugnativa non può mai ritenersi inammissibile.

Qualora l’ente addetto alla riscossione rilevi la presenza di motivi di ricorso che non afferiscono alla sua sfera di operatività istituzionale lo stesso deve chiedere al giudice la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 39 del Dlgs 112/99 rispondendo delle conseguenze in caso contrario.

Per quanto concerne la definizione delle liti, è sorto il dubbio sulla possibilità di includere nella sanatoria le liti promosse solo contro l’agente della riscossione.

 

Se non vi è dubbio che nelle liti aventi ad oggetto tributi gestiti dal Fisco, le Entrate, in quanto ente creditore, sono sempre parte sostanziale del rapporto in discussione, l’Agenzia ritiene che il richiamo di legge sia riferito alla parte processuale della lite pendente. 

 

Il comma 1 dell’articolo 11 richiede che l’Agenzia delle Entrate sia parte della lite che si intende definire, e per identificare le liti “in cui è parte l’Agenzia delle Entrate”, secondo l’Agenzia occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale e quindi alle sole ipotesi in cui l’Agenzia stessa sia stata evocata in giudizio o comunque sia intervenuta.

Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle Entrate pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

In definitiva sono escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, anche se inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, mentre sono definibili le liti relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia anche l’agente della riscossione.

 

Sospensione dei giudizi e dell’impugnazione

Indipendentemente dall’effettiva adesione alla definizione delle liti pendenti la legge produce immediati effetti.

I processi pendenti non sono sospesi ope legis, ma è necessario che il contribuente presenti apposita domanda (prima dell’udienza di trattazione della causa) al Giudice presso il quale pende il giudizio e dichiarare che intende avvalersi della definizione della lite pendente.

In tal caso il processo è sospeso:

 

In presenza di controversie astrattamente definibili e indipendentemente dalla circostanza che il contribuente si avvalga o meno della definizione delle liti, sono sospesi, ope legis, per 6 mesi i termini per l’impugnazione anche incidentale, delle sentenze e delle riassunzioni scadenti tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017.

 

Qualora sia già stato presentato il ricorso o l’appello, non è sospeso il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante.

 

La sospensione automatica non opera per gli atti esecutivi e per la riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio.

In queste ipotesi si potrà presentare:

 

Quadro Normativo

Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (Art. 11)

Comunicato stampa Agenzia Entrate del 21 luglio 2017

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2017

Circolare Agenzia delle Entrate n. 22 del 28 luglio 2017

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 108 del 1° agosto 2017

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