Definite le modalità di recupero dell’Iva su vendite/acquisti effettuati dalle società estere con succursale qui

Pubblicato il 12 ottobre 2009

E’ entrato in vigore il 26 settembre scorso il cosiddetto “decreto salva infrazioni” (“G.U” n. 223 del 25/09/2009, decreto n.135), che contiene l'attuazione di una serie di obblighi già giunti in scadenza per il ritardo o il non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento italiano. Si tratta di situazioni eterogenee, per alcune delle quali la Commissione europea ha dato avvio anche a procedure d'infrazione. Tra gli argomenti affrontati dal provvedimento si ricordano: l'obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati asportati al momento della riparazione solo in capo alle imprese di autoriparazione, il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, i controlli in materia di sicurezza alimentare, i sistemi di misura installati nelle reti di trasporto del gas, l'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e le norme sul Made in Italy.

Allo stesso modo, con il decreto indicato sono stati meglio definiti gli adempimenti Iva delle società estere con o senza stabile organizzazione in Italia, sia in caso di vendite di beni e servizi fatte in Italia sia in caso di acquisti. Il decreto legge, recependo il contenuto della sentenza della Corte di giustizia Ue n. 244/08 del 16 luglio 2009, ha fissato le modalità di recupero dell’Iva previste dalle norme interne, dichiarando illegittima la prassi che obbligava il soggetto non residente ad attivare la procedura di rimborso ex articolo 38-ter del Dpr 633/72, anche in presenza di una stabile organizzazione nel territorio italiano. Di fatto, il documento prevede l’immediata detrazione Iva per i contribuenti comunitari con stabile organizzazione in Italia. In altri termini, con il citato provvedimento si è inteso confermare un principio già affermato dall’agenzia delle Entrate, secondo cui la forza attrattiva della stabile organizzazione nel territorio dello Stato (con i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione ai fini Iva) opera solo per le operazioni attive materialmente effettuate dalla stabile organizzazione e non anche per quelle realizzate dalla casa madre estera. Pertanto, le nuove disposizioni autorizzano l’uso della branch (succursale) per il recupero dell’Iva anche sugli acquisti direttamente effettuati dalla casa madre estera.

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