Con il parere n. 11 del 7 aprile 2010, la Fondazione studi consulenti del lavoro, rispondendo ad un quesito posto da una Società a responsabilità limitata - che dopo aver chiuso con adesione alcune annualità d’imposta non congrue agli studi di settore aveva visto i propri soci raggiunti da singoli avvisi di accertamento sui maggiori redditi definiti dalla società sulla base della loro quota di partecipazione al capitale sociale - sostiene che per evitare che ciò accada è necessario che la società stessa rediga con attenzione l’atto di adesione.
È compito dello stesso contribuente, infatti, apporre una frase all’atto di adesione che esplicitamente impedisca che le risultanze dell’accertamento possano ricadere dalla Srl ai suoi soci. La locuzione da inserire nell’atto di adesione è la seguente: “Gli esiti del presente accertamento con adesione non potranno essere estesi ai soci”.
Con questo suggerimento di ordine pratico sulla chiusura dell’atto di adesione, la Fondazione non condanna del tutto l’operato dell’ufficio, che avvalorato anche da alcune pronunce della Cassazione, non può essere criticato per carenza di legittimità dei suoi presupposti.
Infatti, l’ufficio può rettificare le dichiarazioni dei soci di una Srl, in seguito alla precedente rettifica del reddito della società stessa, se è dimostrato che tali somme sono confluite ai soci stessi, non essendo possibile costruire un avviso di accertamento sulla base di semplici presunzioni.
Dunque, non è legittimo l’accertamento fondato solo sulla presunzione semplice che i maggiori corrispettivi evasi dalla Srl siano stati distribuiti ai soci. Diverso, invece, è lo scenraio nel caso in cui la suddetta presunzione viene avvalorata, per esempio, anche dalle risultanze di indagini bancarie. Questi elementi che costituiscono prove aggiunte e sono ben superiori a semplici elementi indiziari possono, di fatto, legittimare che gli esiti di un accertamento da studi di settore possano essere ribaltati anche sui soci sul presupposto che la società stessa ha riconosciuto la non congruità dei suoi ricavi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".