In seguito all’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo dedicato ai lavoratori delle imprese edili (SANEDIL), comunica il regime fiscale da applicare ai contributi versati nell’anno 2021.
Ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a), del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la predetta iscrizione consente la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro, relativamente all’anno 2021.
Pertanto, le stesse quote versate in conformità al CCNL, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.
Nello specifico, non concorrono a formare il reddito:
Si rammenta che - entro il mese di dicembre 2021 - le imprese dovranno recuperare le ritenute applicate sulla contribuzione versata a SANEDIL nel corso dell’anno, al fine di evitare la concorrenza degli stessi alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".