Deducibilità Irap 2015, le novità dalla Legge di Stabilità

Pubblicato il 10 giugno 2015

La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, articolo 1, comma 20) ha apportato modifiche alla disciplina dell'Irap, prevedendo una nuova deduzione integrale del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla base imponibile del tributo regionale, per la quota di costo eccedente le altre deduzioni previste dal Dlgs 446/1997 (art. 11). A ciò va aggiunto il riconoscimento di un credito d'imposta concesso alle imprese ed ai professionisti che non si avvalgono di personale dipendente, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

L'evoluzione della normativa in materia di Irap ha visto sollevare non poche questioni interpretative anche da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno formulato quesiti specifici a cui l'Agenzia delle entrate ha risposto con la circolare n. 22 del 9 giugno 2015.

I chiarimenti del Fisco

Può beneficiare della nuova deducibilità integrale del costo del lavoro introdotta dalla legge di Stabilità 2015 solo il personale impiegato a tempo indeterminato, che viene assunto direttamente dal contribuente oppure che viene assunto tramite un contratto di somministrazione, a condizione che il rapporto contrattuale sottostante (tra datore di lavoro e dipendente) sia a tempo indeterminato. Naturalmente, il beneficio è riconosciuto in capo all'utilizzatore solo per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato.

Le imprese che operano in “concessione” e a “tariffa” - escluse per legge dalla deduzione sul cuneo fiscale - possono beneficiare della deducibilità integrale della spesa sostenuta per i lavoratori impiegati a tempo indeterminato. La Stabilità 2015 ha, infatti, previsto che se la sommatoria delle deduzioni vigenti è inferiore al costo del lavoro spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo del costo sostenuto.

Le quote di Tfr maturate a partire dall’esercizio 2015, compresa la rivalutazione delle quote accantonate fino al 31 dicembre 2014, rientrano a pieno titolo nella nozione di costo del lavoro deducibile dalla base imponibile Irap. Gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, invece, si considerano non rientranti nel calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione.

I contratti a tempo determinato, anche se conclusi in funzione dell'attività svolta (stagionale) oppure in base alla normativa di settore, invece, sono esclusi dalla deducibilità integrale delle spese per il personale. La ratio della norma è quella di premiare le assunzioni a tempo indeterminato.

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