Deducibilità dei contributi volontari solo dal 1° gennaio 2001

Pubblicato il 12 aprile 2011 Con sentenza n. 8208, depositata in data 11 aprile 2011, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui la modifica normativa introdotta dal decreto legislativo n. 47/2000, sulla “Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare”, ha effetto solo per i contributi versati dopo il 1° gennaio 2001.

L’articolo 10 del Tuir – prima della citata modifica – prevedeva la deducibilità dal reddito complessivo dei soli contributi obbligatori. I contributi volontari, invece, erano considerati oneri detraibili nella misura del 19%. Ci si riferiva, nello specifico, ai contributi pagati per la prosecuzione di una assicurazione non obbligatoria, il riscatto della laurea oppure i contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

A seguito della riforma della disciplina previdenziale, circa i contributi integrativi versati volontariamente, l’articolo 10 del Tuir stabilisce - alla lettera e) del comma 1 - che dal reddito complessivo si deducono “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

Il principio è stato ribadito dai giudici di merito, che con la sentenza in oggetto, hanno confermato il principio della deducibilità dei suddetti contributi volontari a patto però che fossero stati versati a partire dal 2001.
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