Deducibilità dei compensi degli amministratori. La Fondazione studi chiarisce gli aspetti controversi

Pubblicato il 05 ottobre 2010

A seguito dei numerosi dubbi innescati dal contenuto della sentenza n. 18702 dello scorso 13 agosto della Corte di Cassazione, circa la non deducibilità del compenso dell’amministratore unico e socio della società, anche la Fondazione studi dei consulenti del Lavoro è intervenuta al fine di chiarire gli aspetti controversi della suddetta pronuncia ed i motivi che giustificano una soluzione opposta all’interpretazione (erronea) formulata dai giudici di legittimità.

La Fondazione, con la circolare n. 13 dello scorso 4 ottobre 2010, riesamina il dettato normativo che ha portato i Supremi giudici alla conclusione. Si nota come la pronuncia si sia basata sull’articolo 62, comma 2 e 3, del Tuir. Si tratta di una normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003 e, dunque, riferita a periodi d’imposta ormai prescritti per i quali non si incorre più nel rischio di eventuali accertamenti fiscali che potrebbero indurre ad erronee conclusioni.

Ora, invece, la materia della deducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali è regolata dal comma 5 dell’articolo 95 del Tuir, che prevede la deducibilità dal reddito d’impresa dei suddetti compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali. Quest’ultimi, infatti, vengono sottomessi alla stessa disciplina che regola i compensi degli amministratori di società di persone, con la conseguenza che entrambi sono pienamente deducibili. Di conseguenza, appare del tutto infondata la conclusione della Corte laddove afferma che il compenso dell’amministratore di società di capitali non trovava prima, come non trova ora, una sua disciplina all’interno del Tuir. In conclusione, invece, la Fondazione studi tiene a sottolineare che: “sia nella versione del Tuir in vigore sino al 31 dicembre 2003, sia nella vigente stesura del Tuir, i compensi erogati dalle società agli amministratori, sia unici sia facenti parte di un consiglio di amministrazione, sono pienamente deducibili in base al criterio di cassa”.

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