Per , sentenza 3107 del 13 febbraio 2006, è onere del contribuente fornire la prova della deducibilità dal reddito d’impresa di un costo sostenuto in uno Stato estero, anche se i documenti probatori sono richiesti solo dalla normativa italiana. Secondo , il fatto che i documenti non fossero richiesti dallo Stato estero non esenta la società dal dare la prova dei costi sostenuti anche con la produzione dell’elenco dei destinatari-beneficiari.
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