Deducibili le offerte al no profit oltreconfine

Pubblicato il 28 gennaio 2009 Con la pronuncia relativa alla causa C-318/07, la Corte di giustizia Ue si sofferma sul caso di un cittadino tedesco che si è visto negare dal locale Ufficio delle imposte la deducibilità di un’erogazione in natura, in applicazione di una norma tedesca che consente il risparmio fiscale alle sole organizzazioni residenti all’interno dei confini statali. La Corte Ue ha voluto sottolineare, in prima istanza, che non c’è motivo di distinguere tra transazioni in contanti e transazioni in natura, analogamente a quanto stabilito per le imposte sulla successione. Per di più, anche se ogni Stato è libero di scegliere quali interessi e attività incoraggiare, in presenza di un ente che persegua i fini agevolativi in un altro Stato membro, non esiste normativa che possa negare il diritto a parità di trattamento di usufruire di donazioni deducibili, da parte dell’ente ricevente. Con tale pronuncia, quindi, la Corte europea riconosce la deducibilità delle donazioni di beni effettuate a enti stranieri, ma pone a carico del contribuente l’onere di provare (anche in collaborazione con l’ente beneficiario) l’erogazione e il soddisfacimento dei requisiti imposti dalla normativa dello Stato del donatore. Dunque, il donatore per ottenere la deduzione potrà richiedere all’ente straniero i documenti attestanti la natura e la quantità dei beni erogati e la soggettività giuridica dell’ente, che dovrà fornire una documentazione completa. Le autorità fiscali, dal canto loro, dovranno invece prevenire le frodi fiscali.
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