Deducibili le erogazioni liberali in favore delle imprese colpite dal sisma dell’Emilia

Pubblicato il 26 settembre 2013 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2013, su richiesta di una consulenza giuridica, specifica la corretta applicazione dell’agevolazione riconosciuta alle imprese che effettuano erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, di cui all’articolo 27 della Legge n. 133/1999.

Tale disposizione normativa riconosce la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate per far fronte ad eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per tramite di fondazioni, di comitati e di enti.

Un’associazione di categoria, che intende costituire un fondo in cui far confluire le somme elargite dalle imprese e da destinare a sostegno dell’attività di ricerca industriale delle imprese con sede operativa nei comuni colpiti dal sisma dell’Emilia, chiede di sapere se lo stesso trattamento agevolato può essere riservato alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese nei confronti della stessa associazione.

Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia specifica che anche le erogazioni liberali effettuate dalle imprese in favore dell’associazione di categoria istante, avendo le specifiche finalità di aiutare “le popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica”, sono deducibili dal reddito d’impresa a norma dell’articolo 27 della Legge 133/1999.

L’agevolazione di cui al citato articolo 27, infatti, risulta subordinata a due condizioni: le donazioni devono essere effettuate per il tramite di soggetti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province e, inoltre, devono essere in favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica.

Dal momento che, nel caso di specie, risultano verificate entrambe tali condizioni – essendo state le associazioni sindacali e di categoria incluse tra i soggetti individuati dai decreti prefettizi emanati, ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della Legge 133/1999, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – l’Agenzia ritiene possibile operare un’interpretazione estensiva della disposizione di legge in esame, così da poter rendere applicabile la deducibilità anche agli aiuti indiretti alle popolazioni colpite da eventi calamitosi come quelli in oggetto.
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