, con la sentenza n. 12990/07, in accoglimento del ricorso presentato da un istituto di credito, stabilisce che sono deducibili dal reddito gli interessi pagati dalla società per la ritardata iscrizione a ruolo dell’Irpeg e dell’Ilor ritenendoli non equiparabili alle sanzioni. Il principio è quello che reputa tali interessi “corrispettivi” generati unicamente dal fatto che il tributo dovuto “entra nelle casse dello Stato con ritardo rispetto a quanto fisiologicamente avrebbe dovuto entrarvi”.
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