Deducibile anche il rimborso Irpef versato all'ex coniuge
Pubblicato il 07 ottobre 2013
Con la sentenza n.
6/01/2013, la Commissione tributaria regionale Lombardia affronta il caso di due coniugi che, in fase di separazione, dopo la determinazione da parte del giudice dell'importo “netto” per il mantenimento, avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale convenivano che il rimborso dell'Irpef versata fosse a favore del beneficiario dell'assegno di mantenimento.
Le Entrate ritenevano illegittima la deduzione che il coniuge tenuto al versamento dell'assegno aveva effettuato per gli importi corrisposti a titolo di rimborso dell'Irpef e motivavano l'iscrizione a ruolo dell'imposta corrispondente evidenziando il fatto che le somme in questione fossero state corrisposte a seguito degli accordi intercorsi tra i due coniugi e non da quanto stabilito dal giudice.
La Ctr Lombardia accoglie invece il ricorso presentato dal contribuente e annulla la cartella di pagamento. Secondo i giudici, quanto stipulato tra i coniugi si configura come accordo chiarificatore di quanto statuito dal giudice nella sentenza di separazione, non costituendo quindi il rimborso dell'Irpef versata al coniuge un incremento diretto o indiretto della somma netta versata al coniuge, ma
“un onere accessorio da riversarsi all'Erario”.