Decreto sulla sicurezza delle città convertito in legge

Pubblicato il 13 aprile 2017

L’Aula del Senato, rinnovando la fiducia al Governo, ha approvato ieri, 12 aprile 2017, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 14/2017 contenente disposizioni urgenti sulla sicurezza delle città.

Collaborazione tra istituzioni

Il provvedimento, in primo luogo, contiene disposizioni finalizzate alla collaborazione tra istituzioni sulla sicurezza urbana.

Si parla, in proposito, di sicurezza integrata come l'insieme degli interventi di Stato, Regioni, Province autonome, enti locali e altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

Tra questi, sono ricompresi gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

La sicurezza urbana è definita come bene pubblico riguardante la vivibilità e il decoro delle città, perseguite anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile.

Sicurezza e decoro delle città

Così, dopo la previsione di patti per l'attuazione della sicurezza urbana, dell’istituzione del Comitato metropolitano, vengono dettate precise disposizioni a tutela della sicurezza e del decoro delle città, anche con riferimento al decoro di particolari luoghi, quali infrastrutture, stazioni ferroviarie, aeroporti, aree marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, ma anche musei e parchi archeologici.

Rispetto a detti specifici luoghi, chi ponga in essere condotte che impediscano l’accessibilità e fruizione, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e potrà, contestualmente, essere soggetto ad un ordine di allontanamento; in caso di condotta reiterata, poi, è irrogabile anche un divieto d’accesso ai medesimi.

Previsti interventi anche in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, e l’attribuzione del potere, al questore, di sospendere l'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze in materia di orari o per motivi di ordine pubblico.

Misure di contrasto allo spaccio

Introdotta la possibilità, per il questore, di disporre, nei confronti di persone condannate per spaccio, con sentenza definitiva o confermata in appello nel corso degli ultimi tre anni, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie locali pubblici o aperti al pubblico, il divieto di accesso a questi luoghi, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

Al questore è conferito anche il potere di disporre, nei confronti dei medesimi soggetti e per un massimo di due anni, di una sorta di daspo urbana, che prevede misure quali l’obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana l’ufficio della Polizia o dei Carabinieri, l’obbligo di rientrare in abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l’obbligo di comparire in un ufficio specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita delle scuole.

Il testo, già approvato anche dall’altro ramo del Parlamento, attende solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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