Il Decreto prefettizio che esonera la polizia stradale dall’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione, non salva la multa, qualora intervenga successivamente alla contestazione della medesima, non immediatamente censurata.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di un Comune avverso l’annullamento di un verbale della Polizia municipale, in quanto lo stesso indicava che non era stata fatta contestazione immediata ai sensi dell’art. 201 Codice della strada.
Tale ultima norma prevede – precisa la Corte Suprema – che la contestazione immediata non sia necessaria allorquando l’accertamento della violazione intervenga per mezzo di appositi apparecchi automatici di rilevamento gestiti dalla stessa Polizia stradale. Ma le strade extraurbane ove è possibile istallare detti autovelox devono essere individuate con Decreto prefettizio, che nella specie, e nello specifico tratto interessato, non escludeva l’obbligo di contestazione immediata.
Contestazione immediata che dunque costituisce requisito di legittimità del provvedimento, salvo non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilità delle modalità organizzative del servizio.
Orbene nel caso de quo – conclude la Corte con sentenza n. 24751 del 5 dicembre 2016 – l’integrazione del Decreto prefettizio che avrebbe, in ipotesi, concesso alla Polizia municipale di non procedere a contestazione immediata, deve ritenersi ratione temporis non applicabile perché successiva alla contestazione; statuizione sostanzialmente non censurata.
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