Nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo arrivano con il decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, cd. decreto sport..
Sufficiente la sola comunicazione preventiva per i dipendenti pubblici – e non più l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, ancorché vigente il silenzio rigetto decorsi 30 giorni – che rendono prestazioni di lavoro sportivo a fronte di un corrispettivo, sempreché quest’ultimo non sia superiore ai 5.000 euro annui.
Posticipato, per tali rapporti di lavoro, il termine per comunicare all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati a detti dipendenti pubblici, anche in unica soluzione ed entro il termine di 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.
Nuove modifiche anche per i volontari sportivi delle società o associazioni sportive dilettantistiche.
Rimborsi esenti fino al limite di 400 euro mensili per le attività svolte, anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni o eventi sportivi riconosciuti dalle federazioni di appartenenza e sempreché deliberino circa le tipologie di spesa e attività di volontariato ammesse a rimborso.
Per i predetti volontari sportivi sarà altresì obbligatorio comunicare i nominativi e l’importo corrisposto, tramite un’apposita sezione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche , entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento della prestazione.
Da aggiornare anche i modelli di autocertificazione dei compensi in ambito dilettantistico: i rimborsi forfettari riconosciuti ai volontari sportivi di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ancorché non imponibili, concorreranno al superamento dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva.
L’art. 3 dell’ultimo emanato decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, rivede i termini di “compatibilità” delle prestazioni sportive rese dai dipendenti pubblici.
Stando alle disposizioni del comma 6, art. 25, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono:
Con le modifiche operate dall’art. 3, comma 3, lettera a), del nuovo Decreto Sport, l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza è dovuta solo laddove il corrispettivo sia di importo superiore alla soglia di 5.000 euro annui.
Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2024, data di entrata in vigore del decreto in argomento, i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione saranno tenuti, comunque, a comunicare all’amministrazione di appartenenza la loro partecipazione ad attività sportive dilettantistiche, fermo il limite del compenso non superiore a 5.000 euro in ragione d’anno, ed a richiedere l’autorizzazione – nei medesimi termini di silenzio-rigetto – solo allorquando si accingano a stipulare rapporti con corrispettivi superiori alla soglia di 5.000 euro.
NOTA BENE: Si ritiene che il limite di 5.000 euro annui debba considerarsi con riferimento a tutti i rapporti di lavoro sportivo del dipendente pubblico. Sul punto, il primo comma, art. 3, del Decreto Sport, modifica anche le disposizioni contenute dall’art. 53, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo la lettera f-ter), che esclude da incompatibilità le prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui, per i quali rimarrà sufficiente la comunicazione preventiva.
Ciò assunto, valutate ambedue le disposizioni in narrativa, il limite di cui sopra non può che considerarsi con riferimento a tutti i rapporti di lavoro sportivo del dipendente pubblico nel periodo di riferimento.
Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei compensi per incarichi corrisposti da soggetti pubblici e privati, l’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto Sport, posticipa l’ordinario termine di 15 giorni dall’erogazione del compenso al trentesimo giorno successivo alla fine di ciascun anno di riferimento, anche in unica soluzione, ovvero entro il trentesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro ove intervenuta precedentemente.
La lettera b), comma 3, art. 3, decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, riscrive integralmente, invece, il secondo comma dell’art. 29, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, inerente ai rimborsi erogabili ai prestatori sportivi volontari.
Di seguito si notino le differenze dei due testi normativi:
Art. 29, comma 2 – fino al 31 maggio 2024 |
Art. 29, comma 2 – Dal 1° giugno 2024 |
Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente |
Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. |
Il nuovo dettato normativo appare notevolmente più stringente del precedente, quasi addirittura vanificando l’essenza stessa dell’opera del volontario.
Da una lettura d’insieme, il nuovo art. 29 lascia esclusi da adempimenti ed obblighi correlati (fatto salvo l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi) esclusivamente quelle prestazioni rese da coloro che volontariamente mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale e spontaneo, e senza alcun fine di lucro, anche laddove lo stesso si concretizzi in un mero rimborso spese.
Invero, il riscritto comma 2, ammette il riconoscimento di rimborsi forfettari delle spese sostenute ai volontari del settore sportivo dilettantistico, anche nell’ambito del proprio comune di residenza, nel limite di 400 euro mensili e sempreché tali spese siano correlate a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
Ma ciò non basta.
Similarmente a quanto avviene per le “ulteriori mansioni” di cui all’art. 25, comma 1, penultimo periodo, gli anzidetti enti dovranno deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Altresì, il nuovo comma 2 prevede un nuovo obbligo di comunicazione che interesserà anche tali tipologie di rapporti volontari.
È, infatti, previsto che laddove il volontario sportivo riceva rimborsi forfettari, i “committenti” sono tenuti a comunicare i nominativi e l’importo corrisposto tramite un’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.
Tale comunicazione verrà resa disponibile all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS ed all’INAIL. A quale scopo?
Gli ultimi due periodi del neo-comma 2, prevedono espressamente che i rimborsi forfettari in argomento non concorrono a formare reddito per il percipiente, benché gli stessi andranno presi in considerazione ai fini del superamento dei limiti di imponibilità previsti dall’art. 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’art. 36, comma 6 (imposizione fiscale).
Quanto sopra, sempreché venga confermato il tutto in sede di conversione del decreto.
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