Decreto sicurezza bis: ok dalla Camera, testo ora al Senato
Pubblicato il 26 luglio 2019
La Camera dei deputati, nella seduta del 25 luglio 2019, ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 53/2019, cosiddetto “sicurezza-bis”. Il provvedimento verrà ora sottoposto all'esame del Senato.
Sul Ddl di conversione, si rammenta, il Governo ha ottenuto, dalla Camera, il voto di fiducia.
Il Decreto-legge contiene misure urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale, disposizioni di ordine e sicurezza pubblica, norme contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e previsioni sul personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e del ministero dell'Interno.
DL sicurezza bis: le modifiche a norme penali e di procedura penale
Il DL introduce, tra le altre novità, anche modifiche che investono l’ambito procedurale penale prevedendo:
- l’estensione delle indagini di competenza della procura distrettuale anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina, con possibilità anche di svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto;
- l'arresto obbligatorio per chi venga colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra;
- la possibilità di disporre il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- l'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto.
Sul piano sostanziale penale:
- vengono inasprite le pene per la violazione del divieto di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- si prevede la reclusione, da 1 a 4 anni, per chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lanci o utilizzi illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, petardi, fumogeni, ovvero oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere (per chi determini concreto pericolo per l'integrità delle cose è prevista, invece, la reclusione da sei mesi a due anni);
- vengono aumentate le pene per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di interruzione di pubblico servizio e di devastazione e saccheggio, quando le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- è introdotta una nuova ipotesi di danneggiamento a carico di chiunque commetta i fatti in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- si introduce una stretta per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza;
- viene esclusa la particolare tenuità del fatto quando si procede per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni;
- sono rafforzate le misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive e viene ampliata la portata del DASPO (divieto di accesso alle competizioni sportive).
Tra le altre misure, si segnala anche la previsione che, ai fini dell'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, consente al ministero della Giustizia di procedere all'assunzione a tempo determinato, per un anno, di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale.