Con il Decreto Semplificazioni giungono nuove ed importanti modifiche sulle attività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, relativamente al contenzioso amministrativo, alle conciliazioni, al potere di disposizione ed alla c.d. diffida accertativa. Le modifiche, introdotte con l'art. 12-bis, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, entrano in vigore dal 15 settembre 2020 - giorno successivo rispetto alla pubblicazione in G.U. - ed hanno il chiaro scopo di semplificare i procedimenti amministrativi per imprese e professionisti.
Il comma 1, dell'art. 12-bis, concede il principio del c.d. silenzio-assenso, con termine ridotto di quindici giorni, alle richieste di autorizzazione di cui agli artt. 4, comma 2, Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e 15, comma 2, Legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché agli ulteriori provvedimenti autorizzativi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che verranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Ente.
L'espresso richiamo voluto dal Legislatore nella novella, ancorché non esaustivo dei molteplici procedimenti e provvedimenti amministrativi che verranno eventualmente e successivamente individuati con provvedimento direttoriale, consente di applicare il predetto principio del silenzio-assenso nei casi i cui:
In tale ambito, come indicato nella Circolare INL 25 settembre 2020, n. 4, i quindici giorni utili al silenzio-assenso dell'autorizzazione amministrativa richiesta devono intendersi calendariali - come applicabile di consueto in ragione della non diversa specificità della disposizione - e decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
Ad ogni modo, la richiesta utile a consentire il rilascio dell'autorizzazione amministrativa dovrà contenere tutte le informazioni presenti nella modulistica messa a disposizione dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ancorché quest'ultima non sia da intendersi obbligatoria ai fini della concessione, determinando, in mancanza, il rigetto o l'inefficacia del tacito rilascio alla relativa autorizzazione.
Ciò assunto, si resta in attesa delle eventuali ulteriori semplificazioni che vorranno essere attuate con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e che potrebbero avere una portata, a parere di chi scrive, ben più rilevante anche in termini numerici e, conseguentemente, di effettiva fruibilità e fattiva semplificazione e sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi. In tal senso, potrebbe balzare agli occhi degli operatori del settore l'auspicabile possibilità di richiedere provvedimenti autorizzativi in materia di impianti di videosorveglianza, localizzazione satellitare e strumenti di controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300, specie per le piccole e medie aziende, non dotate di rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, alle quali non rimane che l'autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ulteriori autorizzazioni amministrative che potrebbero rientrare nella novella del comma 1, beneficiando del c.d. silenzio-assenso, sono relative:
Per le fattispecie non contemplate dal primo comma, dell'art. 12-bis, fintantoché non verrà adottato il provvedimento d'estensione al principio del silenzio-assenso alle ulteriori autorizzazioni amministrative demandate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, troverà applicazione la disciplina contenuta nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2011, n. 46 e 22 dicembre 2010, n. 275.
Ai sensi del comma 2, del medesimo art. 12-bis, della legge di conversione del Decreto Semplificazioni, le istruttorie relative al rilascio della convalida delle dimissioni della lavoratrice madre ovvero presentate nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione stessa, nonché le ulteriori procedure amministrative e di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che richiedano la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano l'identificazione degli interessati o dei soggetti delegati al fine di acquisirne l'espressa volontà.
In tale ambito, con Decreto Direttoriale 22 settembre 2020, n. 56, l'INL ha individuato le ulteriori attività, di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potranno essere svolte a distanza con strumenti di comunicazione da remoto e relative a:
Denominatore comune delle sopradette attività svolte a distanza sarà la possibilità di identificare gli interessati o i soggetti da loro delegati, nonché l'acquisizione della loro volontà espressa. In tal senso, il provvedimento finale o il verbale si perfezionerà solo con la sottoscrizione del funzionario incaricato.
Precedenti indicazioni sulle procedure online, oltreché essere contenute nella Circolare 25 settembre 2020, n. 4, sono state già rese dall'Ente nella nota 18 maggio 2020, n. 192.
Il successivo comma 3, art. 12-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, modifica la disciplina dell'istituto della diffida accertativa prevista dall'art. 12, Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
In particolare, il legislatore estende l'efficacia dell'accertamento dei crediti patrimoniali del lavoratore a tutti coloro che utilizzano la prestazione di lavoro e che vengono ex lege ritenuti solidalmente responsabili dei crediti accertati.
Preliminarmente, si rammenta che l'istituto in commento consente al personale ispettivo, che abbia accertato irregolarità rispetto alle previsioni contrattuali e legali che ledono la sfera patrimoniale del lavoratore, di diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti nell'an e nel quantum del diritto spettante (es. retribuzioni non corrisposte; mensilità aggiuntive non corrisposte; indennità varie previste dal CCNL; maggiorazioni su ore di lavoro straordinario, notturno, supplementare, festivo; trattamento di fine rapporto non pagato; premi di risultato o di produzione; crediti da demansionamento; etc.). Le somme oggetto della diffida accertativa, quale titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato, devono godere delle caratteristiche di:
Come anticipato e pedissequamente riportato nella successiva tabella, il comma 3, amplia l'ambito dei soggetti responsabili a tutti coloro che abbiano utilizzato le prestazioni di lavoro potendo, dunque, essere ricondotta la fattispecie anche ai seguenti soggetti:
Ante D.L. Semplificazioni |
Post D.L. Semplificazioni |
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. |
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. |
Altresì, in ragione del tenore letterale della disposizione - che non richiama espressamente l'una o l'altra forma contrattuale d'utilizzo del lavoratore presso un altro datore di lavoro -, a parere di chi scrive, la diffida potrebbe estendere i suoi effetti anche nei casi di codatorialità o contratti di rete che, in connessione con l'art. 31, comma 3-quinques, Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevede la responsabilità solidale delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge, che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del richiamato decreto legislativo. A sostegno della tesi, il caso già affrontato dai giudici di Piazza Cavour nella sentenza 11 febbraio 2019, n. 3899, ha ricondotto all'unicità, e dunque alla corresponsabilità, il rapporto di lavoro intercorso tra un lavoratore che presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera non possa distinguersi nella parte in cui venga resa nei confronti dell'uno o dell'altro datore di lavoro, con la conseguenza che entrambi i fruitori della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1294, Cod. Civ., sono presuntivamente e solidariamente responsabili delle obbligazioni. Parimenti, ancorché il contratto di rete escluda espressamente l'automatica responsabilità solidale, v'è da chiedersi chi, tra i retisti, ha utilizzato la prestazione lavorativa, atteso che quest'ultima sia ancora effettivamente distinguibile tra i codatori partecipanti.
Le ulteriori modifiche apportate dal comma 3, dell'art. 12-bis, introducono un nuovo sistema procedurale di ricorso alla diffida accertativa.
In particolare, la nuova formulazione dell'art. 12, comma 2, Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, non modifica il termine di trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa per promuovere, il datore di lavoro o gli utilizzatori della prestazione, il tentativo di conciliazione presso la sede territoriale dell'ispettorato del lavoro che congela l'esecutività del titolo. In tale ipotesi, come richiamato nella Circolare INL 5 ottobre 2020, n. 6, sarà opportuno convocare, in sede di conciliazione monocratica, anche gli altri soggetti coobbligati che non abbiano fatto formale istanza, al fine di consentire la partecipazione di tutti i soggetti interessati e siglare un eventuale accordo che dispiegherà i suoi effetti per tutte le parti interessate.
Come già previsto dalla precedente formulazione, in caso di accordo risultante da verbale sottoscritto dalle parti il provvedimento di diffida perderà efficacia, ancorché limitatamente ai coobbligati firmatari, e non troveranno applicazione, per i contenuti del verbale medesimo, le disposizioni di cui agli all'art. 2113, commi primo, secondo e terzo del Codice Civile.
In alternativa al predetto tentativo di conciliazione, il datore di lavoro - e, dunque, anche gli eventuali utilizzatori della prestazione - potrà promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato al lavoratore, sospenderà l'esecutività della diffida e dovrà essere deciso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione.
Viene meno, dunque, la possibilità di presentare ricorso ai sensi della precedente formulazione del comma 4, innanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, integrato da un rappresentante dei datori di lavoro ed uno dei lavoratori appartenenti ad una delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che doveva essere deciso, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento.
Nei medesimi termini della precedente formulazione del comma 4, dell'art. 12, i ricorsi andranno decisi sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro e di quella in possesso dell'Amministrazione, essendo precluso il contraddittorio tra datore di lavoro e lavoratore.
Decorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni o nei casi di rigetto del ricorso ovvero di mancato accordo, senza successivo provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, la diffida diventerà automaticamente esecutiva.
La nuova disciplina della diffida accertativa deve intendersi applicabile per i provvedimenti notificati successivamente al 15 settembre 2020, data di entrata in vigore della norma.
Iter della diffida accertativa |
In ultimo, il comma 3, lett. b), riscrive interamente l'art. 14, Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, consentendo, ove si constatassero casi di irregolarità rilevanti in materia di lavoro e legislazione sociale non soggette a sanzioni penali o amministrative, al personale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro di adottare provvedimenti di disposizione, immediatamente esecutivi, a fronte dei quali potrà essere ammesso ricorso, non sospensivo dell'esecutività della disposizione, entro 15 giorni dinnanzi al direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il quale deciderà entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il predetto termine, il ricorso deve intendersi respinto. L'esercizio di tale potere, per espressa previsione legislativa, spetta ai soli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, come indicato nella Circolare 30 settembre 2020, n. 5, trova applicazione, quantomeno in una prima fase, per le violazioni di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione ovvero di norme del contratto collettivo, anche di fatto, applicato.
A tal proposito, sarà certamente d'interesse rilevare l'orientamento degli ispettori circa il rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti leader - o ai trattamenti ad essi equivalenti - secondo le indicazioni già pervenute nella recente Circolare 28 luglio 2020, n. 2, a mente della quale dovranno essere oggetto di indagine anche le singole disposizioni normative derogatorie e le opportune riserve qualitative dei sindacati firmatari.
Ai sensi del novellato comma 3, art. 14, Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, la mancata ottemperanza alle disposizioni impartite comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro e non trova applicazione la diffida obbligatoria di cui all'art. 13, comma 2.
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (testo ccordinato Legge n. 120 dell'11 settembre 2020) INL - Circolare n. 4 del 25 settembre 2020 |
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