Via libera allo sgravio contributivo per apprendisti anche per il 2021. L’esonero, della durata pari a 36 mesi, riguarda nello specifico le aziende fino a 9 addetti ed esclusivamente i soggetti assunti con il contratto di apprendistato di primo livello. Si tratta, in sostanza dell’apprendistato duale finalizzato al conseguimento della qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
La proroga, anche per l’anno prossimo, dell’esonero contributivo è stata introdotta da un emendamento apportato alla legge di conversione del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”).
Si ricorda che l’apprendistato duale è una tipologia di contratto a causa mista che prevede la concomitanza di istruzione e formazione professionale. In sostanza, si tratta della possibilità di far entrare dei lavoratori in azienda permettendo loro di conciliare lavoro e formazione professionale di concerto con le istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.
La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) all’art. 1, co. 18 ha previsto un esonero totale dai contributi previdenziali per le aziende che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a 9. Quest’ultimi, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ora prorogato fino al 31 dicembre 2021), possono inserire nell’organico aziendale apprendisti senza pagare i contributi INPS per i primi tre anni.
L’esonero, però, non è operativo per tutte e tre le tipologie d’apprendistato ma unicamente per quelli cd. “di primo livello”, ossia per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Lo sgravio contributivo è pari al 100% dei contributi totali dovuti dal datore di lavoro. In altre parole viene azzerata l’aliquota del 10%, prevista dall’art. 1, co. 773, della L. n. 296/2006, per i primi tre anni di contratto. Quindi, per i primi 36 mesi dall’assunzione il datore di lavoro versa esclusivamente l’1,61% a titolo di contribuzione NASpI.
Dal quarto anno, invece, riprende la normale contribuzione che prevede un’aliquota dell’11,61% (10% + 1,61%). Laddove l’azienda abbia almeno 9 dipendenti, i datori di lavoro potranno godere solamente di uno sgravio contributivo di 5 punti percentuali sull’aliquota del 10%, come previsto dalla L. n. 296/2006.
Riguardo al requisito dimensionale, si ricorda che nel computo della forza aziendale vanno ricompresi:
Gli eventuali sostituti vanno esclusi. I lavoratori a tempo parziale vanno considerati pro quota. Mentre gli intermittenti sono computati in relazione alle giornate di lavoro svolte nel semestre precedente. Sono, invece, fuori dal conteggio gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
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