Decreto Ristori, nuovi esoneri per le imprese che non ricorrono alla CIG

Pubblicato il 19 novembre 2020

Con la medesima formulazione legislativa contenuta nel Decreto Agosto, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, consente ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, di poter fruire dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo di quattro settimane da fruire entro il 31 gennaio 2021, nei limite delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di competenza giugno 2020.

Nel frattempo, l'Istituto previdenziale, appreso il benestare della Commissione europea, procede a fornire le istruzioni operative per il godimento dell'esonero contributivo previsto dall'art. 3 del Decreto Agosto e riservato alle imprese che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale Covid-19.

 

L'esonero contributivo del D.L. Agosto

L'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, in via eccezionale, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, un esonero contributivo per i datori di lavoro privati, con esclusione delle imprese del settore agricolo, che non ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Dall'esonero in trattazione sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

Le modalità di fruizione dell'esonero - cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta - sono state disposte, a seguito della decisione della Commissione europea del 28 ottobre 2020, con la Circolare INPS 18 settembre 2020, n. 105, e con il più recente Messaggio 13 novembre 2020, n. 4254.

I datori di lavoro che intenderanno fruire dell'esonero de quo dovranno inoltrare all'Istituto, per il tramite della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale, alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q" che assume il significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020".

Nella predetta istanza il datore di lavoro dovrà, altresì, autocertificare:

Non può, dunque, non riscontrarsi che le perplessità degli operatori del settore apparivano fondate, assunto che, nei termini sopradetti, la definizione del quantum è interamente demandato alle imprese o ai professionisti che le assistono, con conseguente liberazione dell'onere di determinazione dell'esonero in trattazione da parte dell'Istituto previdenziale che si occuperà esclusivamente di accogliere o respingere la richiesta di attribuzione del predetto codice.

Si rammenta che l'esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL e dovrà essere utilizzata la retribuzione persa nei predetti mesi come base di calcolo per la determinazione della misura dell'esonero maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Si dovrà, comunque, tenere conto dell'aliquota complessiva datoriale astrattamente dovuta senza prendere in considerazione eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L'esonero, fruibile solo successivamente all'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità ove questo venga portato a conguaglio e potrà essere fruito nel periodo massimo di quattro mesi.

In tal senso, assunto che l'Istituto determina il periodo di attribuzione del predetto codice di autorizzazione dalla mensilità di agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, il datore di lavoro potrà:

 

Decreto Ristori, nuovo esonero contributivo

Il comma 14, dell'art. 12, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, introduce un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati, ad esclusione delle imprese del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale relativi alle ulteriori sei settimane previste dal comma 1, per un ulteriore periodo di quattro settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, da riparametrare ed applicare su base mensile.

Chiaramente, detto esonero dovrà essere nuovamente sottoposto al vaglio della Commissione UE.

Fermo restando che, a differenza dell'esonero di cui sopra, la predetta misura aggiunge "un ulteriore periodo massimo di quattro settimane" che diversamente da un parametro mensile determinerà non pochi problemi sulle soluzioni applicative di cui si occuperà la prassi amministrativa, le modalità di utilizzo e di determinazione dovrebbero essere oggettivamente determinate al pari dell'esonero di cui all'art. 3 del Decreto Agosto.

 

Determinazione dell'esonero spettante

Come illustrato nella Circolare INPS 18 settembre 2020, n. 105, l'ammontare dell'esonero previsto dal D.L. Agosto è pari alla contribuzione non versata in relazione al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Ciò assunto, indipendentemente dal numero di lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale nei predetti mesi, l'effettivo ammontare dell'esonero è pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui questo viene portato a conguaglio. L'esonero spetterà in egual misura sia che l'impresa abbia anticipato i trattamenti di integrazione salariale, portandoli a conguaglio sul dovuto all'Istituto previdenziale, sia che abbia optato per il pagamento diretto degli ammortizzatori sociali.

Si rammenta che, ai fini della determinazione dello sgravio in trattazione, non sono oggetto di esonero:

Esonero contributivo D.L. Agosto (Aliquota contributiva tot. 38,17%)

Lavoratori

(a) Ore CIG - 05/2020

(b) Paga oraria comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive - 05/2020

(c) Esonero spettante

(c) = (a) x 2 x (b) x 28,68%)

(d) Ore Cig - 06/2020

(e) Paga oraria comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive - 06/2020

(f) Esonero spettante

(f) = (d) x 2 x (e) x 28,68%

Lavoratore 1

140 ore

€ 10,46

€ 839,98

50 ore

€ 10,64

€ 305,16

Lavoratore 2

120 ore

€ 10,46

€ 719,98

100 ore

€ 10,46

€ 599,99

Lavoratore 3

100 ore

€ 10,64

€ 610,31

80 ore

€ 10,64

€ 488,25

Lavoratore (...)

...

...

 

...

...

 

Totale esonero contributivo su CIG maggio 2020

€ 2.170,27

Totale esonero contributivo su CIG giugno 2020

€ 1.393,40

Totale esonero DL Agosto - art. 3

€ 3.563,67

Esonero mensile spettante (max 4 mensilità

€ 890,92

 

Rinuncia all'esonero del D.L. Agosto

Il successivo comma 15, dell'art. 12, Decreto Ristori, consente ai datori di lavoro che abbiano già richiesto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e presentare contestualmente la domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 12, comma 1, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Anche tale possibilità, nella già complessa e farraginosa determinazione dell'esonero effettivamente spettante, non appare scevra da dubbi operativi.

In particolare, ancorché l'effettiva fruizione dell'esonero contributivo previsto dall'art. 3, Decreto Agosto, è concessa successivamente all'emanazione del Messaggio INPS 13 novembre 2020, n. 4254, anch'esso successivo all'entrata in vigore del Decreto Ristori, urgono imminenti istruzioni operative volte a determinare correttamente la definizione del quantum effettivamente rinunciato, e conseguentemente dell'esonero spettante.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137

INPS - Circolare n. 105 del 18 settembre 2020

INPS - Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020

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