L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato le risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito internet con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020 (G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020), recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”.
Tra le specificazioni rese sulle nuove disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dai Decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e DL n. 129/2020 emergono i seguenti chiarimenti.
E’ stato differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, che era stato fissato al 15 ottobre dal "Decreto Agosto".
I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021.
Il DL n. 129/2020 non ha, però, modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che rimane pertanto fissata al 10 dicembre 2020 come previsto dal DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”.
Entro tale data, i debitori che hanno presentato la domanda a suo tempo dovranno versare l’intero importo delle rate originariamente in scadenza nel 2020.
Per i contribuenti decaduti dalla definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “definizione agevolata delle risorse Ue”), rimane la possibilità, di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
Il “Decreto Rilancio” prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.
Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza dalle rateizzazioni scatta in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.
Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (Pec).
Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 gennaio.
Infine, le rate con scadenza successiva al 31 dicembre devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.
Durante il periodo di sospensione Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
Infine, nelle FAQ delle Entrate viene ricordato che a partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15.
Tuttavia, l’ingresso è consentito solo tramite appuntamento, che si può prendere tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.
In considerazione della sospensione fino al prossimo 31 dicembre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (DL n. 129/2020), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".