Utilizzando lo schema di risposta a quesiti, l'Agenzia delle Entrate pubblica la corposa circolare n. 25/2020 per fornire ulteriori indicazioni sulle principali misure del DL Rilancio.
Il documento, che nasce per rispondere a quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti, è suddiviso in quattro aree tematiche:
Nella parte riferita alle imprese, si provvede a precisare che rientrano nello stralcio del saldo Irap 2019 gli enti non commerciali sia che svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui non svolgano alcuna attività commerciale.
Nonostante sia già trascorso il termine per l'adempimento, si danno indicazioni sulla determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo “storico”: va preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo - indicato nel rigo IR26 (Importo a debito) - sia solo “figurativo”.
Di seguito altre risposte relative al credito d’imposta sui canoni di locazione:
Si fa luce sull'indennità a favore dei professionisti e sulla determinazione della variazione del reddito nel secondo bimestre 2020, in caso di regime forfetario. L'Agenzia fa presente che essendo il regime forfettario rilevante ai fini della fissazione dell’imposta dovuta dal professionista, la modalità di determinazione dello scostamento del reddito prescinde dal regime contabile adottato dal soggetto interessato.
Non essendo previsto dalla legge, non è possibile compensare il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (ad esempio, in relazione ad impianti fotovoltaici e pompe di calore) e il debito derivante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter.
Con riferimento ai termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento, la circolare 25/E del 20 agosto 2020 specifica che, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applica sia la sospensione dei termini processuali (articolo 83, comma 2, DL n. 18/2020) che la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Inoltre, deve essere considerata la sospensione feriale di 31 giorni.
Per quanto riguarda la ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito della sospensione ex DL n.18/2020, l'Agenzia precisa quanto segue.
Il contribuente potrà scegliere di effettuare i versamenti sospesi:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".