Decontribuzione per il lavoro domestico, novità in materia di assegno di inclusione e per lo stralcio dei debiti contributivi per artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata INPS.
Prosegue l’iter al Senato del disegno di legge di conversione in legge del decreto lavoro.
Al vaglio della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale i numerosi emendamenti al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, presentati dalle forze politiche.
Nel corso della seduta del 7 giugno 2023 sono state approvate alcune rilevanti proposte emendative. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Via libera all'emendamento che ammette la possibilità di presentare la richiesta di assegno di inclusione (articolo 4) anche presso i Centri di Assistenza Fiscale, previa stipula di una convenzione con l'INPS.
Viene pertanto integrata la disposizione vigente di cui all’articolo 4 del decreto lavoro che prevede che la richiesta possa essere presentata presso gli istituti di patronato.
Inoltre, con riferimento all’offerta di lavoro che il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione è tenuto ad accettare, si integrano le fattispecie elencate dall’articolo 9 nel seguente modo:
Viene introdotta una nuova disposizione recante misure urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi.
Più nel dettaglio si stabilisce che i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), possono chiedere all'INPS il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023, nei limiti dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 335/1995.
Sarà l’INPS a definire modalità e i tempi di presentazione della domanda.
La norma si applica anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Con l’inserimento di un nuovo articolo, si riconosce, per gli anni 2023, 2024, 2025 un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di 65 anni.
Il beneficio non spetta:
ATTENZIONE: L'emendamento in parola, approvato dalla Commissione, non ha successivamente superato il vaglio dell'Assemblea del Senato.
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