Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta di registro anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, venga disposta la sospensione della sua esecutorietà.
E’ il principio da ultimo enunciato dalla Corte di cassazione, in tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria.
Secondo gli Ermellini, infatti, solo l’intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esclude la debenza del tributo ex art. 37 del DPR n. 131/1986.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4327 del 18 febbraio 2021, ha respinto il ricorso promosso da una società che era stata raggiunta da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, in relazione ad un decreto ingiuntivo emesso con la formula di provvisoria esecuzione.
La contribuente aveva promosso ricorso contro l’atto impositivo ritenendo che l’imposta non fosse dovuta in quanto, nel giudizio di opposizione, la provvisoria esecutorietà del decreto era stata revocata.
Entrambe le Commissioni tributarie, di primo e secondo grado, avevano rigettato la relativa impugnazione, sull'assunto che il menzionato art. 37 impone il pagamento dell’imposta di registro anche se l’atto giudiziario è stato impugnato: a prescindere della proposizione dell’opposizione, ciò che rilevava era che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso con formula di provvisoria esecuzione, non assumendo rilievo il fatto che quest’ultima fosse stata successivamente sospesa.
Statuizione, questa, confermata dal Collegio di legittimità, il quale ha ricordato come le vicende del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non incidono sulla legittimità dell’avviso di liquidazione, essendo rilevante solo l’adozione di una decisione definitiva che ponga nel nulla tale atto.
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