Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 74 del 30 marzo 2016 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 febbraio 2016, contenente l'adeguamento del Fondo di solidarietà residuale, istituito presso l'INPS, alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, assumendo la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Il Fondo di integrazione salariale ha lo scopo di continuare ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore.
La disciplina del fondo di integrazione salariale interessa i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
I destinatari delle prestazioni sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato - compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante - con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, con un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Il Fondo di integrazione salariale, come specifica il decreto del 3 febbraio 2016, garantisce un assegno di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, ed è corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile.
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