Il D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), andando a modificare l'articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, ha stabilito che, qualora risulterà accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice – dopo aver dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento - condannerà il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Tale indennità – che fino al 13 luglio non poteva essere inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità – dal 14 luglio 2018 non potrà essere inferiore a sei e superiore a trentasei mensilità.
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