Articolata e con diversi punti critici, la norma del cd. decreto “Cura Italia”, che prevede un’indennità di 600 euro a determinate categorie di soggetti, pare sia l’ennesimo pasticcio all’italiana. L’intervento, inizialmente ristretto solo ad alcune categorie di soggetti iscritti alla gestione separata ed alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps), è stato, di recente, “esteso” anche ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, ma con requisiti più stringenti rispetto agli altri beneficiari della misura. Con le FAQ del Ministero “aggiornate” in extremis con un cambio di direzione sugli agenti di commercio che, ora, rientrano nella platea dei beneficiari dell’indennità (ma per i quali si nutre ancora qualche dubbio) ed i chiarimenti arrivati dall’Inps con la circolare n. 49 del 30 marzo, “tutto andrà bene”. Allora tutti pronti, primo step per fruire dell’"indennità 600 euro" è la presentazione delle domande a partire dal 1° aprile 2020.
Con gli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 è stata riconosciuta una indennità, per il mese di marzo, dell’importo di 600 euro - non soggetta ad imposizione fiscale - ad alcune particolari categorie di soggetti, siano essi esercenti attività di lavoro autonomo che lavoratori subordinati e parasubordinati, le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
Si riporta, di seguito, l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari.
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi |
A tale indennità possono accedere:
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. I collaboratori coordinati e continuativi devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%. |
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria |
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
Ai fini dell’accesso all’indennità, detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della gestione separata. |
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali |
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020. Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo. |
Indennità lavoratori agricoli |
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo “determinato” e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
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Indennità lavoratori dello spettacolo |
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
Detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. |
* Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Ciò premesso, andiamo meglio ad analizzare alcuni dei soggetti beneficiari dell’indennità.
In primo luogo, possono accedere all’indennità di 600 euro per il mese di marzo, a norma dell’articolo 28 del D.L. n. 18/2020, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria INPS) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata. L'indennità “non” concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.
Sul piano soggettivo, la circolare n. 49 dell’Inps “conferma” che rientrano tra i beneficiari dell’indennità anche:
gli imprenditori agricoli professionali (cd. IAP) iscritti alla gestione autonoma agricola, così come i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri;
i familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della L. n. 463/59), commercianti (articoli 1 e 2 della L. n. 613/66) e lavoratori agricoli (art. 1 della L. n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonome;
i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Sempre sul piano soggettivo, la stessa circolare dell’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Si tratta, lo si ricorda, dei lavoratori dipendenti con “qualifica” di stagionali dei settori del turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non sono titolari di pensione diretta e che al 17 marzo 2020 non hanno in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
In merito a detti soggetti è stato precisato che l’indennità spetta esclusivamente ai lavoratori con “qualifica” di stagionali il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e detta “cessazione” sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali individuati con il codice contributivo ed il codice ATECO di seguito elencati.
Settori |
Cod. Statistico Contributivo |
Tabella ATECO |
TURISMO |
CSC 70501 |
Alberghi (ATECO 55.10.00) Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30) inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e pasti. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). Affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51) |
CSC 50102 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52) |
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CSC 70501 |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00) Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10). Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO55.90.20) |
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CSC 70502 70709 |
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
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CSC 50102 |
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42) Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50) |
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CSC 70502 70709 |
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00) |
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CSC 41601 70503 |
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20) |
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CSC 70504 40405 40407 |
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). |
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CSC 70504 |
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). |
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CSC 70401 |
Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): Attività guide e accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). |
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CSC 40404 70705 |
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20) |
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CSC 70708 |
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): |
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STABILIMENTI TERMALI |
CSC 11807 |
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
CSC 70708 |
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
Nelle FAQ fornite dal Ministero dell’Economia viene precisato, altresì, che rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 28 del D.L. “Cura Italia” anche i soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria). Questi, pertanto, possono accedere all’indennità di 600 euro in quanto la stessa è “personale” e non è attribuibile alla società in quanto tale.
Le FAQ del Ministero aprono, poi, agli agenti e rappresentanti di commercio. Dopo una prima esclusione viene, ora, previsto che anche gli agenti di commercio rientrano nella platea dei destinatari dell’indennità.
Una questione non affrontata nelle FAQ – ma che, come vedremo, assume rilievo nel caso delle professioni ordinistiche - riguarda la possibilità di accedere all’indennità anche da parte di chi non è in regola con il versamento dei contributi previdenziali. La norma, infatti, nulla dice sulla regolarità contributiva facendo così propendere per il fatto che questa non sia vincolante per chi beneficia della misura prevista.
Si ricorda, infine, che l’articolo 96 del D.L. n. 18/2020 prevede il riconoscimento dell’indennità di 600 euro, sempre per il mese di marzo 2020, in favore di titolari di rapporti di collaborazione (già in essere alla data del 23 febbraio 2020) presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (tale indennità è erogata dalla società Sport e salute S.p.A.). L'indennità (così come previsto per le indennità di cui agli articoli da 27 a 30 e all’articolo 38, relative ad altre categorie di lavoratori) non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile. Alla società Sport e salute S.p.A. devono essere presentate le domande da parte degli interessati, corredate da autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione nonché della mancata percezione di altro reddito da lavoro. La stessa società istruisce le domande secondo l’ordine “cronologico” di presentazione (di fatto, un click day). Anche in questo caso, l’indennità non spetta ai titolari di pensione o del reddito di cittadinanza e non è cumulabile.
L’articolo 31 del D.L. n. 18/2020 dispone che le indennità in esame non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza. Sul punto, nella circolare n. 49 dell’Inps viene, altresì, precisato che le indennità in esame sono “incompatibili”:
con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, e delle Casse di previdenza private;
con l’indennità cd. Ape sociale;
con l’assegno ordinario di invalidità.
Altra precisazione riguarda i professionisti titolari di partita Iva ed i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa: per questi, l’indennità di 600 euro è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Conseguentemente, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione dei 600 euro.
Inoltre, l’indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché l’indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASPI. Pertanto, i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ed i lavoratori dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti previsti, alla prestazione NASpI, indipendentemente dalla fruizione dei 600 euro.
Infine, l’Inps precisa che le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis del D.L. N. 50/2017) entro i 5.000 euro per anno civile.
Con il messaggio n. 1381 del 26.03.2020, l’Inps ha individuato le modalità di accesso ai servizi online, rilasciando anche una procedura “semplificata”, ai fini della presentazione della domanda telematica necessaria per ottenere le indennità previste. L'obiettivo dell’Istituto è ridurre il più possibile gli spostamenti delle persone incentivando l'utilizzo dei servizi web. A tal fine, è stato messo in atto un duplice intervento rivolto a:
semplificare la modalità di compilazione e invio on line delle domande;
apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.
Vediamo, allora, nel dettaglio come procedere.
1 - Prestazioni richiedibili da chi è già in possesso di pin
I soggetti che sono già in possesso delle seguenti credenziali:
PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività di consultazione è sufficiente un PIN ordinario);
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
potranno utilizzarle anche per l’inoltro delle domande di prestazione su elencate.
2 - Prestazioni richiedibili con PIN “semplificato”
L’accesso ai servizi dell’Inps è consentito in modalità “semplificata”, tra le altre, per le seguenti prestazioni:
indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;
indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
indennità lavoratori del settore agricolo;
indennità lavoratori dello spettacolo.
Detti soggetti possono ora compilare ed inviare le specifiche domande di prestazione o servizio, previo inserimento della sola “prima parte” del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite il portale on line o il Contact Center. Le prime 8 cifre del PIN, quindi, sono utilizzabili immediatamente per l’autenticazione necessaria alla compilazione e l’invio delle domande on line. Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, occorre chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
3- Procedura per riconoscimento “a distanza”
L’Inps, infine, ha reso noto – nel messaggio n. 1381/2020 – che sarà rilasciata una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento “a distanza” che consentirà di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.
Apertura anche al mondo delle professioni ordinistiche
A partire dal 1° aprile 2020 potranno presentare istanza per fruire del bonus di 600 euro anche i professionisti iscritti alle Casse private. Con un apposito decreto, adottato lo scorso 28 marzo 2020, il Ministero del Lavoro ha destinato parte delle somme del “Fondo per il reddito di ultima istanza” (istituito dall’articolo 44 D.L. n. 18/2020) anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal Covid-19. Nello specifico, l’indennità è riconosciuta ai seguenti soggetti:
lavoratori che hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o alle disposizioni del cd. locazione breve) non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata “limitata” dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
lavoratori che hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o alle disposizioni del cd. locazione breve) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, che hanno “cessato o ridotto o sospeso” la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza da Covid-19.
Riguardo l’espressione “la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati” potrebbero sorgere dubbi interpretativi in quanto, ad oggi, la norma non ha disposto la sospensione delle attività professionali (sono intervenute, in tal senso, solo specifiche ordinanze regionali). Pare, tuttavia, ragionevole sostenere che il legislatore, con tale espressione, abbia voluto intendere coloro che hanno subito uno stop nell’attività conseguente alle restrizioni di movimento, come anche quelle previste per le attività dei propri clienti. Viene, invece, fornita un’apposita “definizione” in merito ai concetti di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività (di cui alla suddetta lettera b)).
All’articolo 2 del decreto del Ministero del Lavoro viene precisato che:
per “cessazione” dell’attività si intende la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
per “riduzione” o “sospensione” dell’attività lavorativa si intende una “comprovata” riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di “cassa” come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Quindi, stando alle indicazioni del decreto, i professionisti che hanno percepito nell’anno 2018 un “reddito complessivo” tra i 35.000 ed i 50.000 euro e che, allo stesso tempo, hanno subito una “riduzione” del proprio reddito nel primo trimestre 2020 di almeno il 33% rispetto al reddito del primo trimestre 2019, potranno accedere al beneficio. L’intento di questa misura sembra chiaro: ridurre la platea dei beneficiari considerata l’esigua entità delle risorse messe a disposizione (200 milioni di euro). Sono, comunque, “fuori” dall’aiuto i professionisti che hanno percepito nell’anno 2018 un reddito “superiore” ai 50.000 euro (anche se nel 2019, ad esempio, hanno già subito un calo del reddito).
Per quanto riguarda, poi, il concetto di “reddito complessivo”, più volte citato per verificare la spettanza o meno del bonus, il riferimento normativo è l’articolo 8 del Tuir secondo cui lo stesso “si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60”. Occorre, quindi, considerare ai fini del computo del reddito complessivo anche quelli diversi dai redditi professionali. Analoga modalità dovrebbe essere adottata anche in caso di reddito determinato con criteri forfetari. Pur mancando un espresso riferimento in tal senso, si ricorda che – per effetto della legge di bilancio 2020 - il reddito prodotto nel regime forfetario è considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Pertanto, si ritiene che – a prescindere dal fatto che la verifica per l’accesso all’indennità venga effettuata con riferimento al reddito del periodo d’imposta 2018 – nel concetto di reddito complessivo debba essere compreso anche il reddito derivante dal regime forfetario.
Va, altresì, sottolineato che la condizione relativa la “riduzione” del reddito deve essere verificata “prima” dell’invio delle domande – ossia dal 1° aprile - il che potrebbe comportare non poche difficoltà operative.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito e “non è cumulabile” con gli altri benefici di cui al decreto Cura Italia (articoli da 19 a 30, 38 e 96 del D.L. n. 18/2020) nonché con il reddito di cittadinanza.
Sul piano operativo, le domande per l’ottenimento dell’indennità devono essere presentate dai professionisti e lavoratori autonomi agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti, i quali ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato. L’indennità va richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’istanza deve essere presentata dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate oltre tale termine) secondo lo “schema” predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla “autodichiarazione” del lavoratore interessato, sotto la propria responsabilità:
di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. n. 18/2020 né del reddito di cittadinanza;
di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
di aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito non superiore agli importi indicati;
di aver chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto.
All’istanza deve essere “allegata” copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Una volta ricevuta l’istanza, gli enti di previdenza obbligatoria:
procedono alla verifica dei requisiti previsti per gli iscritti e provvedono alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine “cronologico” delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio;
trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli.
Tenuto conto che - secondo le disposizioni del decreto - l’indennità verrà erogata in ragione dell’ordine “cronologico” delle domande presentate, si prospetta un “click day” per i professionisti interessati.
INDENNIZZO PER LE PROFESSIONI ORDINISTICHE – SINTESI |
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Sì indennità 600 euro, se domanda presentata dal 1°al 30 aprile 2020 ai singoli enti previdenziali. |
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Sì indennità 600 euro, se:
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Quadro Normativo |
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