Decreto crescita. La concreta proposta di concordato depositata anche dopo il ricorso

Pubblicato il 22 maggio 2012 E’ previsto per venerdì 25 maggio l’esame, da parte del Governo, del testo del Decreto legge cosiddetto “Decreto crescita”, contenente “misure urgenti per il riordino degli incentivi, la crescita e lo sviluppo sostenibile”, per come selezionate dal ministro allo Sviluppo economico, Corrado Passera, tra le varie proposte dei singoli dicasteri.

Tra le disposizioni di cui si discuterà, si segnala un pacchetto di norme poste a modifica della vigente disciplina fallimentare, in particolar modo in materia di concordato preventivo.

In particolare, per quel che concerne questa ultima procedura viene consentito il deposito in Tribunale del ricorso contenente la domanda senza necessità di contestuale allegazione della concreta proposta di concordato. Questa, insieme il piano delle attività e la documentazione necessaria, potrà essere presentata entro un termine che fisserà il giudice e che sarà compreso fra sessanta e cento venti giorni; entro tale termine, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di altri sessanta giorni, il debitore potrà, in alternativa e conservando, comunque, gli effetti del ricorso, depositare domanda, ex articolo 182 bis della Legge fallimentare, di ristrutturazione dei debiti.

Durante la fase preliminare di preparazione della proposta nonché nel corso della procedura e sino all'omologa del concordato, l’imprenditore potrà ottenere l'erogazione di una nuova finanza “interinale” di modo da poter proseguire, nel frattempo, l'attività d'impresa.

Nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale sarà, inoltre, prevista la possibilità di evitare la risoluzione dei contratti pendenti attraverso una moratoria di un anno per il pagamento dei crediti privilegiati o garantiti. I contratti pendenti, in alternativa, potranno essere risolti con la previsione del pagamento di un indennizzo in favore della controparte.

Qualora, poi, venga raggiunto un accordo di ristrutturazione, i creditori estranei a quest’ultimo potranno essere pagati entro 120 giorni dalla scadenza, o dall'omologa dell'accordo.

Tra le altre novità del Decreto crescita, si segnala, altresì, la possibilità di costituzione di società a responsabilità limitata a costo zero di capitale sociale (minimo un euro), senza la limitazioni dell’età dei 35 anni.
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