Decreto alluvione, ammortizzatore unico e una tantum autonomi

Pubblicato il 09 giugno 2023

Arrivano dall’Inps le disposizioni attuative dell’articolato pacchetto di aiuti predisposto dal Governo con il decreto alluvioni (DL. n. 61/2023), volto a dare sostegno alle aziende e ai lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali occorsi in Emilia Romagna e nelle Marche a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare l’Istituto si sofferma sul nuovo strumento di sostegno al reddito, il cosiddetto ammortizzatore sociale unico, che tutela tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e le relative aziende (anche del settore agricolo), analizzandone i vari aspetti nella circolare n. 53 dell’8 giugno 2023; nella successiva circolare n. 54 viene invece illustrato tutto quello che occorre sapere per l’erogazione dell’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti.

Per l'elenco dei territori oggetto del decreto vedi DL alluvione, in gazzetta tutte le misure per aziende e lavoratori

 

Ammortizzatore sociale unico, ambito di applicazione

Questo nuovo strumento di sostegno al reddito è stato introdotto dall’art. 7 del decreto alluvioni a favore dei seguenti soggetti:

NOTA BENE: l'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere attestata da un provvedimento normativo o amministrativo.

Ammortizzatore sociale unico, come funziona e come fare domanda

L’ammortizzatore sociale unico è erogato direttamente dall’Inps per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa e si affianca ai vari trattamenti esistenti per ottimizzare e gestire al meglio l’emergenza; ne deriva l’incompatibilità con tutti i trattamenti di integrazione salariale attualmente in vigore.

La misura mensile spettante è di importo pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali; per i lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa sono riconosciute fino a novanta giornate, mentre per le altre fattispecie sopra elencate sono riconosciute fino a quindici giornate lavorative.

La domanda è presentata dalle aziende, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, tramite la compilazione di un flusso informativo in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati.

Dal prossimo 15 giugno 2023 il file dovrà essere trasmesso all’Inps o tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Una tantum lavoratori autonomi, destinatari e misura

L’ampia platea dei destinatari degli aiuti introdotti dal decreto alluvioni comprende anche il mare magnum dei lavoratori autonomi, intesi in senso lato.

Sono infatti compresi nell’indennità una tantum i seguenti soggetti che, al 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o operano (esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente) in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa per le alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023:

La misura dell’indennità una tantum è di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, entro comunque l’importo massimo di 3.000 euro per ciascun lavoratore.

Modalità e termini di presentazione della domanda

I lavoratori interessati devono presentare domanda all’Inps tra il 15 giugno e il 30 settembre 2023 in via telematica attraverso i consueti canali a disposizione sul portale web dell’Istituto, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito istituzionale.

Quadro riepilogativo
 

Istituto

Chi

Cosa

Quando

Quanto

Ammortizzatore sociale unico

Datore di lavoro

Domanda

Dal 15 giugno 2023

Importo pari a quella massimo prevista per le integrazioni salariali

Una tantum

Lavoratori autonomi

Domanda

Dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023

500 euro per ciascun periodo di sospensione fino a 15 giorni, entro l’importo di 3.000 euro per ciascun lavoratore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy