Arrivano dall’Inps, con messaggio n. 4561 del 19 dicembre 2023, le indicazioni relative alle modalità di versamento dei contributi sospesi dall’articolo 1, comma 2, del decreto alluvioni per i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale oppure operativa nei territori di Marche, Emilia Romagna e Toscana colpiti dalle alluvioni.
Si tratta di tutti gli adempimenti e versamenti che dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 ma il cui termine è stato prorogato al 10 dicembre 2023 dal comma 2-quater dell’articolo 3 del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 (si veda anche il precedente articolo “Alluvione: più tempo per versare tributi e contributi sospesi”).
La proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 61/2023 riguarda i soggetti aventi, alla data del 1° maggio 2023, la residenza, la sede legale o operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 del citato decreto e rientranti nelle seguenti categorie:
NOTA BENE: La proroga riguarda, in caso di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi, solo i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei territori elencati nel citato Allegato 1.
Il versamento dei contributi sospesi si effettua, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi, con il modello F24 utilizzando il codice contributo DSOS ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che hanno ottenuto il codice autorizzazione 9B, devono compilare le denunce UniEmens-ListaPosPA valorizzando tra gli altri anche i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi sospesi, devono essere riportati nei rispettivi elementi <ContributoSospesoCalam> di <GestPensionistica> o <ContributoSospesoPrev> di <GestPrevidenziale> o <ContributoSospesoCred> di <GestCredito> o <ContributoSospesoENPDEP> di <ENPDEP> in base alle gestioni di iscrizione del lavoratore.
Per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 10 dicembre 2023, gli artigiani ed i commercianti utilizzano i modelli di pagamento originariamente predisposti e a disposizione nel mese di maggio 2023.
I committenti devono effettuare i versamenti compilando per ogni periodo mensile interessato la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:
Codice Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
|
CXX/C10 |
|
mm/aaaa |
mm/aaaa |
|
I liberi professionisti devono invece effettuare i versamenti compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la Sezione INPS del modello F24 nel seguente mod
Codice Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
|
PXX/P10 |
|
mm/aaaa |
mm/aaaa |
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Le aziende agricole assuntrici di manodopera possono versare gli importi dovuti, sempre in unica soluzione e senza somme aggiuntive, utilizzando la stessa codeline disponibile nelle news del proprio Cassetto previdenziale.
Anche i lavoratori agricoli autonomi ai quali è stata accolta l’istanza di sospensione versano quanto dovuto utilizzando la medesima codeline rilasciata e disponibile nelle news del Cassetto previdenziale.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, devono essere effettuati entro il 10 dicembre 2023 con le consuete modalità.
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