Decreto alluvioni, ecco come versare i contributi Inps sospesi

Pubblicato il 20 dicembre 2023

Arrivano dall’Inps, con messaggio n. 4561 del 19 dicembre 2023, le indicazioni relative alle modalità di versamento dei contributi sospesi dall’articolo 1, comma 2, del decreto alluvioni per i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale oppure operativa nei territori di Marche, Emilia Romagna e Toscana colpiti dalle alluvioni.

Si tratta di tutti gli adempimenti e versamenti che dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 ma il cui termine è stato prorogato al 10 dicembre 2023 dal comma 2-quater dell’articolo 3 del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132 (si veda anche il precedente articolo “Alluvione: più tempo per versare tributi e contributi sospesi”).

Ambito soggettivo

La proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 61/2023 riguarda i soggetti aventi, alla data del 1° maggio 2023, la residenza, la sede legale o operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 del citato decreto e rientranti nelle seguenti categorie:

NOTA BENE: La proroga riguarda, in caso di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi, solo i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei territori elencati nel citato Allegato 1.

Come versare i contributi sospesi

Il versamento dei contributi sospesi si effettua, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi, con il modello F24 utilizzando il codice contributo DSOS ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che hanno ottenuto il codice autorizzazione 9B, devono compilare le denunce UniEmens-ListaPosPA valorizzando tra gli altri anche i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi sospesi, devono essere riportati nei rispettivi elementi <ContributoSospesoCalam> di <GestPensionistica> o <ContributoSospesoPrev> di <GestPrevidenziale> o <ContributoSospesoCred> di <GestCredito> o <ContributoSospesoENPDEP> di <ENPDEP> in base alle gestioni di iscrizione del lavoratore.

Per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 10 dicembre 2023, gli artigiani ed i commercianti utilizzano i modelli di pagamento originariamente predisposti e a disposizione nel mese di maggio 2023.

I committenti devono effettuare i versamenti compilando per ogni periodo mensile interessato la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

CXX/C10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

I liberi professionisti devono invece effettuare i versamenti compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la Sezione INPS del modello F24 nel seguente mod

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

PXX/P10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

Le aziende agricole assuntrici di manodopera possono versare gli importi dovuti, sempre in unica soluzione e senza somme aggiuntive, utilizzando la stessa codeline disponibile nelle news del proprio Cassetto previdenziale.

Anche i lavoratori agricoli autonomi ai quali è stata accolta l’istanza di sospensione versano quanto dovuto utilizzando la medesima codeline rilasciata e disponibile nelle news del Cassetto previdenziale.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, devono essere effettuati entro il 10 dicembre 2023 con le consuete modalità.

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