Decreto alluvioni e sospensione dei termini per i ricorsi: istruzioni Inail

Pubblicato il 26 settembre 2023

Arrivano dall’Inail le istruzioni per l’applicazione della sospensione dei termini dei ricorsi amministrativi per l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi, disposta dal Decreto alluvioni a favore delle aziende delle regioni Marche, Emilia Romagna e Toscana colpite dalle alluvioni verificatisi dal 1° maggio 2023.

L’Istituto infatti, facendo seguito a quanto illustrato con precedente circolare n. 33 del 24 luglio 2023, oggetto del nostro articolo “Eventi alluvionali, istruzioni per la sospensione degli adempimenti INAIL”, ha pubblicato la circolare n. 43 del 25 settembre 2023 per chiarire alcuni aspetti relativi al periodo oggetto di sospensione.

Ciò in quanto con la legge n. 100/2023, di conversione del citato D.L. n. 61/2023, è stata modificata l’originaria formulazione dell’art. 2, comma 4, quarto periodo, del Decreto alluvioni in base al quale l’Inail aveva fornito istruzioni per l’applicazione della sospensione ai termini amministrativi riguardanti i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi nella citata circolare n. 33/2023.

Destinatari della sospensione

La sospensione è prevista per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria, esclusivamente per le posizioni assicurative territoriali con sede dei lavori nei suddetti territori e per i premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi.

NOTA BENE: Con la posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla sede operativa ovvero a quella in cui è svolta l’attività economica del soggetto interessato. Sono invece esclusi i soggetti assicuranti che nei territori interessati abbiano solo la sede legale senza lavoratori occupati.

Periodo di sospensione

A parziale modifica, quindi, di quanto in precedenza indicato l’Inail comunica che, essendo venuto meno il riferimento ai ricorsi amministrativi contenuto nella previgente formulazione del Decreto alluvione, la norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni previsto per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi è ora l’art. 4 del Decreto alluvioni e non più l’art. 2.

Sono quindi due le situazioni che si presentano in relazione al periodo di sospensione.

Sospensione in vigore fino al 31 luglio 2023

Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori alluvionati, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo.

Quando il termine è computato invece a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Sono altresì sospesi per lo stesso periodo i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali e quelli di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Sospensione  in vigore dal 1° agosto 2023

In relazione al periodo 1° maggio 2023 - 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori alluvionati, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza.

Pertanto, ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal suddetto articolo 4 del Decreto alluvioni convertito in legge.

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