Tra le misure emanate dal Governo in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, con il c.d. Decreto Aiuti è stato previsto un ulteriore strumento idoneo a ridurre il cuneo fiscale, costituito da un bonus, una tantum, di importo pari ad euro 200,00, che dovrà essere erogato ai lavoratori dipendenti o autonomi ed ai pensionati.
I riferimenti normativi di interesse sono gli artt. da 31 a 33 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.
Premesso che trattandosi di un decreto legge sarà opportuno attendere la conversione in legge, l’erogazione o la compensazione dell’importo corrisposto dai datori di lavoro sarà gestita dall’Istituto previdenziale, sicché sarà indispensabile attendere anche le istruzioni operative-amministrative dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 31, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, la misura è destinata ai lavoratori dipendenti individuati dall’art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234, e cioè a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione dei lavoratori domestici, anche in ragione dei limiti di retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che possono accedere all’esonero contributivo della quota a loro carico pari a 0,80 punti percentuali per il solo anno 2022. Come precisato dalla Circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, saranno, dunque, destinatari del bonus in trattazione i lavoratori dipendenti con una retribuzione mensile ai fini previdenziali non superiore a 2.692,00 euro lordi ovvero all’importo di euro 2.916,00 tenuto conto della corresponsione del rateo di tredicesima mensilità.
Il medesimo art. 31, al comma 1, subordina, altresì, l’erogazione del c.d. Bonus 200 euro alle seguenti condizioni:
Salvo modifiche che vorranno essere operate in sede di conversione, paiono esclusi dal beneficio i lavoratori dipendenti assunti successivamente al 30 aprile 2022 e che non abbiano avuto, nel primo quadrimestre 2022, un rapporto di lavoro per il quale è stato beneficiato dell’esonero previsto dal citato art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Al riguardo si evidenzia che, il tenore letterale della norma parrebbe, paradossalmente, escludere quei lavoratori in forza presso un altro datore di lavoro tra il 1° gennaio 2022 e la data di emanazione della Circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, ovvero alla successiva data di adeguamento del software paghe, e che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima di dare attuazione al “recupero” dell’esonero contributivo sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla legge di Bilancio per l’anno 2022, non esponendo – neanche con successiva variazione del flusso Uniemens e contestuale modifica del cedolino paga – l’anzidetto sgravio pari a 0,8 punti percentuali.
Quanto al requisito dei lavoratori dipendenti di non essere “titolari dei trattamenti di cui all’art. 32”, si evidenzia che l’ultimo periodo del comma 1, art. 31, specifica che l’indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18”, ponendo dubbi interpretativi circa l’effettivo ambito di applicazione della preclusione ai soli casi contemplati dai due sopradetti citati commi ovvero dell’art. 32 nella sua interezza, ancorché appare chiaro che l’intenzione del legislatore sia quella di evitare una “plurima” fruizione del beneficio in commento.
Ad ogni modo, il beneficio percepito dovrà essere corrisposto dai datori di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche qui, resterà da capire se il criterio da adottare sia quello di “competenza” o di “cassa”) e dovrà essere compensato attraverso la denuncia di cui all’art. 44, comma 9, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, secondo le indicazioni impartite dall’Istituto previdenziale.
Ai sensi del comma 2 e 3, del medesimo art. 31, l’indennità spetterà una sola volta, anche per i lavoratori che siano titolari di più rapporti di lavoro, ed è caratterizzata dagli elementi di non cedibilità, non sequestrabilità o pignorabilità.
L’indennità non è riproporzionata in caso di lavoro a tempo parziale e non è legata alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
Il successivo art. 32, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, riconosce anche ai soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi o sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza 30 giugno 2022, e reddito personale imponibile ai fini fiscali non superiore per l’anno 2021 a 35.000,00 euro, un’indennità una-tantum pari a 200 euro. L’erogazione, a differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, avverrà direttamente per il tramite dell’Istituto previdenziale con la mensilità di luglio 2022.
L’INPS è, altresì, tenuto ad erogare la medesima indennità ai:
L’art. 33, del Decreto Aiuti, invece, mira a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori autonomi istituendo il Fondo per l’indennità una-tantum per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS ovvero, per i professionisti, ad altri enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito delle precedenti misure di cui agli art. 31 e 32 del medesimo decreto legge e che non abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo che verrà successivamente definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Entro il termine di 30 giorni, il predetto decreto ministeriale dovrà definire i criteri e le modalità di concessione dell’indennità una-tantum destinata ai lavoratori autonomi.
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