Decreto Agosto. Sì ai licenziamenti per fallimento

Pubblicato il 18 agosto 2020

Con l'entrata in vigore del Decreto Agosto inizia un nuovo capitolo riguardante il blocco dei licenziamenti fissato, dal 17 marzo scorso, per far fronte all'emergenza Covid-19.

Decreto Agosto. Licenziamento ammesso in alcuni casi

Dunque, al posto del blocco totale dei licenziamenti, l'articolo 14 del DL n. 104/2020 - Decreto Agosto – si fa strada una proroga flessibile.

Permane l'impossibilità di recedere dal contratto di lavoro, da parte dei datori, per il periodo in cui si fruisce della cassa integrazione o dell’esonero del versamento dei contributi stabiliti dal decreto stesso. In definitiva il blocco dei licenziamenti si estende a tutte le 18 settimane di cassa integrazione ulteriori fissate dalla nuova normativa.

Si introducono, però, 3 ipotesi in cui il blocco viene escluso:

Questo quanto previsto dal Decreto Agosto; ma alcuni studiosi sostengono che l'ipotesi di blocco sia escludibile in altri casi.

Tra questi, si ritiene sia possibile licenziare al termine della fruizione della cassa integrazione, vale a dire quando l’impresa ha esaurito tutte le 18 settimane.

Altri sostengono che il divieto di licenziamento non si applichi qualora l’azienda non possa ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, in quanto ha modificato in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa chiudendo, ad esempio, un ufficio o un reparto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy