Con l'entrata in vigore del Decreto Agosto inizia un nuovo capitolo riguardante il blocco dei licenziamenti fissato, dal 17 marzo scorso, per far fronte all'emergenza Covid-19.
Dunque, al posto del blocco totale dei licenziamenti, l'articolo 14 del DL n. 104/2020 - Decreto Agosto – si fa strada una proroga flessibile.
Permane l'impossibilità di recedere dal contratto di lavoro, da parte dei datori, per il periodo in cui si fruisce della cassa integrazione o dell’esonero del versamento dei contributi stabiliti dal decreto stesso. In definitiva il blocco dei licenziamenti si estende a tutte le 18 settimane di cassa integrazione ulteriori fissate dalla nuova normativa.
Si introducono, però, 3 ipotesi in cui il blocco viene escluso:
Questo quanto previsto dal Decreto Agosto; ma alcuni studiosi sostengono che l'ipotesi di blocco sia escludibile in altri casi.
Tra questi, si ritiene sia possibile licenziare al termine della fruizione della cassa integrazione, vale a dire quando l’impresa ha esaurito tutte le 18 settimane.
Altri sostengono che il divieto di licenziamento non si applichi qualora l’azienda non possa ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, in quanto ha modificato in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa chiudendo, ad esempio, un ufficio o un reparto.
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