Decreto 231 e società di revisione: la questione alle Sezioni unite di Cassazione
Pubblicato il 10 aprile 2011
La Corte di cassazione, con ordinanza n.
9027 depositata lo scorso 8 marzo 2011, ha rinviato alle Sezioni unite penali la decisione concernente l'applicazione o meno della responsabilità amministrativa a carico degli enti di revisione per reati commessi da propri dipendenti.
Il punto del possibile contrasto ermeneutico che ha indotto i giudici della Quinta sezione penale a rimettere la questione alle Sezioni unite riguarda l'interpretazione letterale del nuovo assetto normativo e l'effetto paradossale che si sarebbe conseguentemente venuto a creare a seguito dell'”
interpretazione abolitrice della fattispecie di responsabilità dell'ente da falso in revisione, compresa la revisione alle società quotate in borsa” la quale
“comporterebbe il venire meno di una ipotesi di responsabilità per fatti assai gravi, mentre fatti molto meno gravi, come la ipotesi di impedito controllo realizzata in una società non quotata ai danni di un singolo socio (art. 2625 c.c. ancor oggi richiamato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter, lett. h) è rimasta in vigore”.