Nella circolare n. 11/E/2020, tra i chiarimenti sulle misure fiscali di contrasto all’emergenza da Coronavirus, anche le istruzioni sulla detrazione fiscale per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.
In particolare, l’Agenzia risponde al quesito se sia possibile per i singoli cittadini detrarre, dall’imposta lorda, le spese sostenute per l’acquisto di "mascherine di protezione".
La norma di riferimento, anche in questo momento di emergenza sanitaria, resta l’articolo 15 del Tuir che consente la detraibilità dall’imposta lorda di “un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11”.
Per beneficiare della detrazione, è necessario consultare l’elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche presente nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del ministero della Salute. L’obiettivo è di accertare che la mascherina protettiva acquistata rientri fra i dispositivi medici, visto che in questa situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella suddetta categoria.
Pertanto, per il singolo cittadino, in linea generale, è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risultino chiaramente:
la descrizione del prodotto acquistato;
il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.
Sono ammesse per il riconoscimento della natura di dispositivo medico, anche le codifiche utilizzate per trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria, come il codice AD (“spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce”).
Se il documento di spesa riporta il codice AD, per la detrazione non è necessaria anche la marcatura CE o l’indicazione di conformità alle direttive europee. Viceversa, nel caso manchi tale codice, è necessario:
per i dispositivi medici compresi nell’elenco ministeriale, conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;
per quelli non compresi nell’elenco, il prodotto deve riportare, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea.
A parità di condizioni, la detrazione è consentita anche per le mascherine che non vengono acquistate in farmacia.
Lo sconto sull’imposta potrà essere ottenuto con la dichiarazione dei redditi del 2021 per le spese sostenute nel 2020.
Con la risposta al quesito 5.13, invece, si chiariscono le condizioni per la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Protezione civile per l’emergenza Covid-19.
La circolare elenca gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dall’articolo 66 del Decreto Cura Italia.
Ai fini della detraibilità, è specificato che:
le erogazioni liberali devono essere effettuate con versamento bancario o postale, tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;
non sono accettate unicamente le donazioni effettuate in contanti;
è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della carta di debito o carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica Covid-19;
anche per le donazioni effettuate tramite piattaforme di crowdfunding si deve essere in possesso della ricevuta che attesti che l’operazione è stata effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding.
Per tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, l’Agenzia ha ammesso la procedure a distanza per le adesioni, per le conciliazioni e per ogni altro procedimento tributario, al fine di evitare contatti fisici e spostamenti.
Nella circolare n. 11/2020 vengono richiamate le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, specificando che queste possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente.
Per l’Agenzia, dunque, non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale.
Di conseguenza, il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).
L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche alcuni aspetti per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno prestato attività presso la propria sede nel mese di marzo.
In particolare, le specificazioni riguardano le modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro, condizione necessaria per ricevere il bonus di 100 euro in busta paga.
In primo luogo, è precisato che per il riconoscimento del bonus si deve considerare solo il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Con riferimento ai casi particolari, come per esempio i lavoratori all’estero o quelli impatriati, l’Agenzia precisa che per il calcolo del suddetto limite reddituale “occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta”.
Per il caso, invece, dei lavoratori residenti in Italia ma che prestano attività lavorativa all’estero, il bonus di 100 euro non spetta.
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