Decoro architettonico. Il regolamento condominiale può essere più rigido del Codice civile
Pubblicato il 18 febbraio 2013
Secondo la Cassazione -
sentenza n. 1748 del 24 gennaio 2013 - le
norme di un regolamento di condominio aventi natura contrattuale, in
quanto predisposte dall’unico originario proprietario dell’edificio ed
accettate con i singoli atti di acquisto dai condomini ovvero adottate
in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condomini,
"possono
derogare od integrare la disciplina legale ed in particolare possono
dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa
di quella accolta dall’art. 1120 cod. civ., estendendo il divieto di
immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti
alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio, quali
esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della
manifestazione negoziale successiva”. Può essere interdetto,
cioè, dal regolamento condominiale, qualunque tipo di alterazione del
decoro architettonico dell'edificio condominiale.
In materia di condominio di edifici, infatti, l’autonomia privata consente alle
parti di stipulare convenzioni che pongano limitazioni, nell’interesse
comune, ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni,
sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro
esclusiva proprietà, senza che rilevi che l’esercizio del diritto
individuale su di esse si rifletta o meno sulle strutture o sulle parti
comuni.