Che l'Istituto previdenziale avesse forzato la mano sulle modalità di fruizione della Decontribuzione Sud limitandone l'applicazione ai soli ratei di tredicesima mensilità maturati nell'ultimo trimestre del 2020 appariva chiaro agli operatori del settore.
La parziale conferma arriva dalla sospensione degli effetti del Messaggio INPS 11 gennaio 2021, n. 72, secondo quanto rilevato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel decreto del 13 febbraio 2021, n. 876, che, rinviando a successiva trattazione collegiale, accoglie e sospende l'ultronea interpretazione dell'Istituto previdenziale.
Invero, si rammenta che ai sensi dell'art. 6, comma 9, Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le retribuzioni annuali o periodiche ovvero i conguagli di retribuzione con effetto retroattivo o i premi di produzione sono assoggettati a contribuzione previdenziale nel mese di corresponsione. Pertanto, in deroga all'ordinario principio di competenza, i predetti istituti retributivi sono assoggettati al c.d. principio di cassa.
Appare, dunque, eccessiva la limitazione operata all'art. 27 del Decreto Agosto volta a rideterminare la fruizione dell'esonero contributivo spettante al solo periodo di competenza 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2021.
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