Decontribuzione sud: proroga con aumento dei massimali di aiuto

Pubblicato il 29 dicembre 2023

Decontribuzione sud prorogata per ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2024: la Commissione Europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha infatti accolto la richiesta avanzata in tal senso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha reso nota, con notizia del 19 dicembre 2023 pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’estensione del beneficio.

L'INPS, con il messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, ha fornito le istruzioni e comunicato l'aumento dei massimali di aiuto concedibili.

Decontribuzione sud, in che consiste

Il bonus Decontribuzione Sud consiste in un esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025 (20% per gli anni 2026 e 2027 e 10% per gli anni 2028 e 2029) in favore dei datori di lavoro privati con sede nel Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente.

Il beneficio si applica quindi a tutti i contratti di lavoro dipendente, esclusi quelli di lavoro domestico, instaurati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Introdotta dalla legge di Bilancio 2021, l’agevolazione si configura come aiuto di Stato e necessita quindi di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione, nonostante sia stata prevista fino al 2029.

L'INPS, con il messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, ha ricordato che la Decontribuzione Sud non si applica  in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Per ogni altra indicazione l'INPS rinvia alla circolare n. 90 del 27 luglio 2022.

Requisiti

L’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro in possesso del DURC e che rispettino i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Massimale di erogazione degli aiuti 

L'INPS, con il messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023, ha evidenziato che, con la decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework è stato innalzato a:

Se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

NOTA BENE: I nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del Temporary Crisis and Transition Framework.

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