Semaforo verde per la decontribuzione dei contratti di solidarietà ex lege n.608/96. Infatti, a partire dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2021, i datori di lavoro privati aventi diritto possono presentare le domande attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”. L’applicativo è operativo dal 2 novembre 2021 al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, ove è presente anche la normativa di riferimento.
A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la notizia del 6 ottobre 2021.
La misura è applicabile per i lavoratori interessati da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, in relazione ai quali l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Per l’anno 2021 destinatarie della riduzione contributiva al 35% sono:
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Per l’anno 2021, a partire dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2021 decorre il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per l’anno 2021 attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.
L’applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno, per consentire la precompilazione delle istanze.
L'accesso all'applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica) e il pagamento dell'imposta di bollo, a partire dall'annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema "pagoPA", utilizzando l'apposita funzione integrata all'interno dell'applicativo medesimo.
Il dicastero puntualizza inoltre che l'applicativo web "sgravicdsonline" non consente l'invio dell'istanza nel termine perentorio dal 30 novembre al 10 dicembre 2021 in caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo con il sistema "pagoPA".
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